Avamprogetto 1 (LCSic)
Consultazione 2008/65: Legge federale concernente l'esame e il controllo della sicurezza tecnica (Legge federale sul controllo della sicurezza, LCSic) · 22 pagine
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Legge sul controllo della sicurezza
Allegato (art. 35)
Modifica del diritto vigente
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 21 marzo 20036 sull’energia nucleare
Titolo prima dell’art. 69a (nuovo)
Sezione 6: Vigilanza
Art. 69a (nuovo) Esame e controllo della sicurezza tecnica
1 L’esame e il controllo della sicurezza tecnica degli impianti nucleari sono retti dalla legge del …7 sul controllo della sicurezza (LCSic). È applicabile la procedura di esame della sicurezza degli impianti mediante controllo ufficiale.
2 L’organo per la sicurezza è l’autorità di vigilanza designata dal Consiglio federale secondo l’articolo 70 capoverso 1.
3 Il Consiglio federale può designare l’organo per la sicurezza quale autorità di notifica secondo l’articolo 23 LCSic.
Titolo prima dell’art. 70
Abrogato
2. Legge del 24 giugno 19028 sugli impianti elettrici
Sostituzione di un’espressione
Negli articoli 14, 15 capoverso 6, 16 capoverso 7 e 41 l’espressione «impianti domestici» è sostituita dall’espressione «impianti a bassa tensione».
Art. 3a (nuovo)
1 L’autorità di vigilanza è l’Ufficio federale dell’energia.
2 La vigilanza sulla sicurezza tecnica degli impianti elettrici è retta dalla legge del …9 sul controllo della sicurezza (LCSic).
6 RS 732.1
7RS …; RU … (FF 2006 5527)
8 RS 734.0
9 RS …; RU … (FF 2006 5527)