Avamprogetto 1 (LCSic)

Consultazione 2008/65: Legge federale concernente l'esame e il controllo della sicurezza tecnica (Legge federale sul controllo della sicurezza, LCSic) · 22 pagine

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Legge sul controllo della sicurezza

3 Se un impianto, un veicolo, un apparecchio o un sistema di sicurezza presenta un immediato pericolo per l’uomo o per l’ambiente oppure se un impianto, un veicolo o un apparecchio viene messo in pericolo da costruzioni, attività o altri progetti di terzi, l’organo per la sicurezza può in ogni momento ordinare i provvedimenti cautelativi necessari a garantire la sicurezza tecnica.

4 Se sotto il profilo organizzativo fa parte di un’autorità, l’organo per la sicurezza prende le decisioni in nome dell’autorità.

Capitolo 4: Finanziamento

Art. 25

1 L’organo per la sicurezza riscuote emolumenti per la sua attività, segnatamente per i controlli, le perizie, le autorizzazioni e le consulenze.

2 Se sotto il profilo organizzativo l’organo per la sicurezza fa parte di un’autorità, gli emolumenti sono riscossi dall’autorità.

Capitolo 5: Disposizioni penali; trattamento dei dati

Art. 26 Falsificazioni

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque a scopo d’inganno, nelle relazioni giuridiche:

a. falsifica o contraffà certificati o rapporti di sicurezza oppure utilizza la firma o il marchio dell’organismo indipendente per formare documenti falsi;

b. falsifica o contraffà il reperto o la perizia di una persona o di un organismo incaricati di pronunciarsi su fatti essenziali in quanto requisiti per l’offerta, l’immissione sul mercato o la messa in esercizio di impianti, veicoli, apparecchi, sistemi di sicurezza o componenti;

c. utilizza la firma o il marchio di una tale persona o di un tale organismo per formare un reperto o una perizia inesatti.

Art. 27 False attestazioni

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque a scopo di inganno, nelle relazioni giuridiche:

a. in qualità di organo di un organismo indipendente rilascia rapporti o certificati inesatti per dimostrare la conformità o la sicurezza;

b. in qualità di persona incaricata di pronunciarsi su fatti rilevanti in quanto requisiti per il certificato di sicurezza o per la valutazione della sicurezza tecnica, consegna un reperto inesatto;