Avamprogetto 1 (LCSic)

Consultazione 2008/65: Legge federale concernente l'esame e il controllo della sicurezza tecnica (Legge federale sul controllo della sicurezza, LCSic) · 22 pagine

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Legge sul controllo della sicurezza

Sezione 3: Esame della sicurezza degli impianti mediante controllo ufficiale

Art. 18 Approvazione dei piani

1 Chi chiede l’approvazione dei piani di un impianto deve presentare all’autorità di approvazione un rapporto di sicurezza.

2 L’organo per la sicurezza valuta il rapporto di sicurezza e controlla se le prescrizioni tecniche di sicurezza sono rispettate.

3 In base al suo controllo, l’organo per la sicurezza redige a destinazione dell’autorità di approvazione un rapporto e una proposta. Per quanto la sicurezza tecnica dell’impianto lo esiga, propone che la costruzione sia vincolata a oneri.

4 Durante la costruzione, l’organo per la sicurezza controlla se le prescrizioni tecniche di sicurezza sono rispettate.

Art. 19 Messa in esercizio

1 Chi intende mettere in esercizio un impianto deve prima presentare all’autorità di approvazione un rapporto di sicurezza.

2 L’organo per la sicurezza valuta il rapporto di sicurezza e controlla se le prescrizioni tecniche di sicurezza sono rispettate.

3 In base al suo controllo, l’organo per la sicurezza redige a destinazione dell’autorità di approvazione un rapporto e una proposta. Per quanto la sicurezza tecnica dell’impianto lo esiga, propone che la messa in esercizio e l’esercizio siano vincolati a oneri.

Art. 20 Esercizio

1 Chi gestisce un impianto deve presentare periodicamente all’autorità di approvazione un rapporto di sicurezza.

2 L’organo per la sicurezza valuta il rapporto di sicurezza e controlla se le prescrizioni tecniche di sicurezza sono rispettate.

3 L’organo per la sicurezza esegue controlli periodici dell’impianto.

4 Per quanto la sicurezza tecnica dell’impianto lo esiga, l’organo per la sicurezza propone all’autorità di approvazione di vincolare la continuazione dell’esercizio a oneri.

Art. 21 Prescrizioni derogatorie

1 In deroga agli articoli 18–20 il Consiglio federale può prescrivere che singoli aspetti della sicurezza tecnica relativi alla pianificazione, alla costruzione e all’esercizio siano controllati secondo la procedura dell’esame e del controllo della sicurezza mediante certificato di sicurezza o mediante dichiarazione di sicurezza, per quanto ciò consenta di semplificare la procedura e la sicurezza resti garantita.