Avamprogetto 1 (LCSic)
Consultazione 2008/65: Legge federale concernente l'esame e il controllo della sicurezza tecnica (Legge federale sul controllo della sicurezza, LCSic) · 22 pagine
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Legge sul controllo della sicurezza
Art. 6 Organo per la sicurezza
1 Le autorità e le loro unità amministrative a cui in virtù della legislazione speciale compete la valutazione della sicurezza tecnica (organo per la sicurezza) trattano esclusivamente le questioni relative alla sicurezza tecnica e nella procedura considerano esclusivamente tali aspetti.
2 Se fa parte di un’autorità, l’organo per la sicurezza va separato sotto il profilo organizzativo da altre unità amministrative.
Art. 7 Divergenze con l’organo per la sicurezza
1 Se nell’ambito di una procedura di approvazione, di autorizzazione o di vigilanza l’autorità non intende dar seguito a una proposta dell’organo per la sicurezza, si procede a un appianamento delle divergenze.
2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) definisce la procedura di appianamento delle divergenze tra le autorità federali e l’organo per la sicurezza.
Art. 8 Eccezioni
1 Per quanto necessario a garantire la conformità con trattati internazionali, il Consiglio federale può:
a. per determinati impianti, veicoli, apparecchi, sistemi di sicurezza o componenti prevedere deroghe alle disposizioni della presente legge;
b. assegnare determinati impianti, veicoli, apparecchi, sistemi di sicurezza o componenti ad altre procedure di controllo della sicurezza tecnica rispetto a quelle previste nella legislazione speciale;
c. dichiarare le procedure prescritte dalla presente legge applicabili anche ad altri aspetti oltre a quello della sicurezza tecnica;
d. prevedere esigenze supplementari o derogatorie per gli organismi indipendenti.
2 Se è assicurato che le autorità di approvazione, di autorizzazione o di vigilanza dispongono di sufficiente informazione in altro modo, il Consiglio federale può prevedere che le dichiarazioni e i certificati di sicurezza siano presentati soltanto all’organo per la sicurezza.
3 Il DATEC può incaricare l’organo per la sicurezza di adempiere i compiti che la legislazione speciale demanda a un organismo indipendente fintanto che nel settore interessato non vi sia un numero sufficiente di organismi indipendenti. L’organo per la sicurezza esegue gli stessi esami che avrebbe dovuto effettuare l’organismo indipendente; in assenza di adeguate prescrizioni sulla sicurezza tecnica, effettua l’esame sotto il profilo del rischio.