Avamprogetto 1 (LCSic)
Consultazione 2008/65: Legge federale concernente l'esame e il controllo della sicurezza tecnica (Legge federale sul controllo della sicurezza, LCSic) · 22 pagine
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Legge sul controllo della sicurezza
Sezione 2: Esame e controllo mediante certificato di sicurezza
Art. 12 Impianti
1 Chi chiede l’approvazione dei piani di un impianto deve presentare all’organo per la sicurezza e all’autorità di approvazione un rapporto di sicurezza valutato da un organismo indipendente e un certificato di sicurezza.
2 Chi intende mettere in esercizio un impianto o chiedere un’autorizzazione di esercizio deve prima presentare all’organo per la sicurezza e all’autorità di autorizzazione o di vigilanza un rapporto di sicurezza valutato da un organismo indipendente e un certificato di sicurezza.
3 Chi gestisce un impianto deve presentare periodicamente all’organo per la sicurezza e all’autorità di vigilanza un rapporto di sicurezza valutato da un organismo indipendente e un certificato di sicurezza.
Art. 13 Veicoli, apparecchi, sistemi di sicurezza e componenti
1 Chi chiede un’approvazione del tipo per un veicolo, un apparecchio, un sistema di sicurezza o una componente deve presentare all’organo per la sicurezza e all’autorità di approvazione un certificato di sicurezza.
2 Chi immette sul mercato un veicolo, un apparecchio o un sistema di sicurezza deve prima presentare all’organo per la sicurezza o tenere pronti a destinazione dell’autorità di approvazione o di vigilanza:
a. una dichiarazione secondo cui il veicolo, l’apparecchio o il sistema di sicurezza corrisponde all’approvazione del tipo; oppure
b. un certificato di sicurezza, qualora non sia stata rilasciata nessuna approvazione del tipo.
3 Chi immette sul mercato una componente deve tenere pronti a destinazione dell’organo per la sicurezza e dell’autorità di vigilanza:
a. una dichiarazione secondo cui la componente corrisponde all’approvazione del tipo; oppure
b. un certificato di sicurezza, qualora non sia stata rilasciata nessuna approvazione del tipo.
4 Chi gestisce un veicolo, un apparecchio o un sistema di sicurezza deve presentare periodicamente all’organo per la sicurezza e all’autorità di vigilanza un certificato di sicurezza.
Art. 14 Approvazione o autorizzazione e controllo
1 L’organo per la sicurezza controlla la legittimazione dell’organismo indipendente che ha valutato il rapporto di sicurezza e rilasciato il certificato di sicurezza.
2 Nei casi in cui occorra presentare o tenere pronto un certificato di sicurezza, l’autorità di approvazione rilascia l’approvazione o l’autorizzazione, per quanto