Avamprogetto 1 (LCSic)

Consultazione 2008/65: Legge federale concernente l'esame e il controllo della sicurezza tecnica (Legge federale sul controllo della sicurezza, LCSic) · 22 pagine

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Legge sul controllo della sicurezza

sensi della LOTC valgono rispettivamente come dichiarazione di sicurezza e certificato di sicurezza ai sensi della presente legge.

Art. 3 Definizioni

Ai sensi della presente legge s’intende per:

a. sistema di sicurezza: dispositivo i cui elementi sono distribuiti su diversi impianti, veicoli o apparecchi e che nella loro interazione servono a garantire la sicurezza;

b. componente: elemento fabbricato appositamente per un impianto, un veicolo, un apparecchio o un sistema di sicurezza e immesso sul mercato autonomamente;

c. dichiarazione di sicurezza: documento con il quale il responsabile della conformità dichiara che un impianto, un veicolo, un apparecchio, un sistema di sicurezza o una componente adempie le prescrizioni tecniche di sicurezza;

d. certificato di sicurezza: documento con il quale un organismo indipendente (art. 15) certifica che un impianto, un veicolo, un apparecchio, un sistema di sicurezza o una componente adempie le prescrizioni tecniche di sicurezza;

e. rapporto di sicurezza: rapporto nel quale sono presentati tutti gli aspetti rilevanti sotto il profilo della sicurezza propri a un impianto e alle sue adiacenze e con il quale si dimostra in che modo si ovvia a tutti i rischi rilevanti per l’uomo e per l’ambiente che possono presentarsi durante la costruzione, l’esercizio, la messa fuori servizio o la ricostruzione;

f. immissione sul mercato: il trasferimento o la consegna, a titolo oneroso o gratuito, di un veicolo, un apparecchio, un sistema di sicurezza o una componente.

Art. 4 Responsabilità

Chi costruisce o fabbrica, immette sul mercato o gestisce un impianto, un veicolo, un apparecchio, un sistema di sicurezza o una componente è responsabile, indipendente dalla vigilanza sulla sicurezza, del rispetto delle prescrizioni tecniche di sicurezza.

Art. 5 Valutazione della sicurezza

1 La sicurezza tecnica di un impianto, un veicolo, un apparecchio, un sistema di sicurezza o una componente è valutata in particolare in base alle probabilità e alle potenziali conseguenze di un incidente, secondo una delle procedure definite nella presente legge.

2 La protezione contro azioni criminali e la sicurezza sul lavoro non sono considerate aspetti inerenti alla sicurezza tecnica.