Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/42: Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale · 26 pagine
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623 La legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati
Ingresso
Gli articoli 31bis capoverso 2 e 85 capitolo 1 della vecchia Costituzione sono stati sostituiti dagli articoli 95, 122 e 173 capoverso 2 Cost. L'articolo 95 Cost. sancisce la competenza legislativa della Confederazione per quanto riguarda le attività economiche private e riprende una parte dell'articolo 31bis capoverso 2 della vecchia Costituzione. L'articolo 122 Cost. ha per oggetto la legislazione civile e corrisponde all'articolo 64 della Costituzione del 1874. L'articolo 173 capoverso 2 Cost. disciplina gli altri compiti e le altre competenze dell'Assemblea federale e ricalca i vecchi articoli 84 e 85 capitolo 1. L'articolo 64bis della vecchia Costituzione, ripreso nell'articolo 123 Cost. concernente la legislazione penale, è abrogato e non è necessario sostituirlo, poiché, al fine di uniformare gli ingressi delle leggi, non è più necessario citare l'articolo 123 Cost. quando si tratta solo di adottare disposizioni di diritto penale accessorio.
Articolo 7a
L'articolo 7a LPD è collocato nella sezione 2 della LPD, relativa alle disposizioni generali riguardanti la protezione dei dati. La trasposizione dell'articolo 16 della decisione quadro, concernente l'obbligo d'informare la persona interessata di ogni raccolta di dati che la riguardano, richiede una distinzione tra il trattamento di dati da parte di persone private e il trattamento di dati personali da parte degli organi federali. Questo obbligo non sarà applicato al settore privato, ma solo a quello pubblico. L'articolo 7a LPD, riguardante l'obbligo d'informazione in caso di raccolta di dati personali sensibili o di profili della personalità, sarà dunque spostato nella sezione 3, relativa al trattamento dei dati personali da parte di persone private (art. 14 nuovo). Il tenore di questa disposizione sarà identico a quello dell'articolo 7a LPD, fatti salvi alcuni adeguamenti redazionali. Per il settore pubblico sarà introdotta una nuova disposizione nella sezione 4, concernente il trattamento di dati personali da parte di organi federali, che prevede l'obbligo d'informare la persona interessata in caso di raccolta di dati che la riguardano (art. 18a LPD). Alcune eccezioni mitigheranno il carattere generale di questo principio (cfr. commento relativo all'art. 18b LPD).
Articolo 9
L'abrogazione dell'articolo 7a implica l'adeguamento redazionale dell'articolo 9 LPD, che disciplinerà solo le restrizioni del diritto di accesso, di per sé invariate. Le restrizioni dell'obbligo d'informazione, che finora erano regolate dall'articolo 9, saranno rette per i privati dall'articolo 14 capoverso 5, che rinvia all'articolo 9, e per il settore pubblico dagli articoli 18a capoverso 4 e 18b.
Il nuovo capoverso 2bis sostituisce l'articolo 111g capoverso 2 della legge sugli stranieri, l'articolo 102f capoverso 2 della legge sull'asilo, l'articolo 32h capoverso 2 della legge sulle armi e l'articolo 18d capoverso 2 della legge sugli stupefacenti e si applica a tutti i trattamenti di dati nel settore pubblico.
Articolo 14
Questa disposizione corrisponde all'articolo 7a LPD48 e disciplina l'obbligo d'informazione delle persone private. Visto che questa norma non si trova più nella sezione 2 della legge
48 Cfr. commento al messaggio del 19 febbraio 2003 relativo all’art. 7a della revisione della legge sulla protezione dei dati, FF 2003 1885, in particolare pag. 1913.