Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/42: Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale · 26 pagine

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26 giugno 199811 sull'asilo, nella legge del 20 giugno 199712 sulle armi e nella legge del 3 ottobre 195113 sugli stupefacenti.

Durante il primo semestre del 2008, la Svizzera è stata oggetto di una procedura di valutazione da parte dell'UE volta a verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen.

Il 5 giugno 2008, il Consiglio ha approvato il rapporto del comitato di valutazione sulla protezione dei dati in Svizzera. Secondo le conclusioni raggiunte, la legislazione svizzera in materia è conforme ai requisiti dell'acquis di Schengen. Tuttavia, il Consiglio raccomanda alla Svizzera di rafforzare l’indipendenza dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (qui di seguito Incaricato) in quanto autorità di controllo, rendendo più esplicite le disposizioni relative alla sua nomina e alla sua destituzione, potenziando la sua autonomia per quanto riguarda il budget e il personale e garantendo che nessuna autorità possa determinare il modo in cui debba agire o decidere in un caso specifico nell'esercizio dei suoi poteri e delle sue competenze. La Svizzera ha accolto tali raccomandazioni e si è impegnata a metterle in atto.

Per dare seguito all'impegno preso, il 5 dicembre 2008 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di valutare, in collaborazione con la Cancelleria federale e il DFF, altre misure istituzionali e amministrative per rafforzare l'indipendenza dell'Incaricato e di sottoporre al Consiglio federale nel corso del 2009 delle proposte in merito. Il presente avamprogetto adempie a tale mandato nella misura in cui l'articolo 25 della decisione quadro è analogo all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE, come si vedrà in seguito (cfr. cap. 2). Il considerando 34 della decisione quadro prevede, infatti, che le autorità di controllo già istituite negli Stati Schengen a norma della direttiva 95/46/CE possano essere incaricate anche dei compiti dell'autorità di controllo nazionale da istituire secondo le disposizioni della decisione quadro. Nella misura in cui la Svizzera assegnerà i compiti previsti dall'articolo 25 della decisione quadro alla stessa autorità di controllo, le raccomandazioni del Consiglio valgono anche per l'attuazione di questa disposizione.

2 Commento relativo alle disposizioni principali della decisione quadro

L'articolo 3 della decisione quadro definisce i principi di legalità, proporzionalità e finalità. Il paragrafo 1 primo periodo prevede che i dati possano essere raccolti dalle autorità competenti soltanto per finalità specifiche, esplicite e legittime nell'ambito dei loro compiti e trattati solo per la finalità per la quale sono stati raccolti. Si tratta di una condizione preliminare a qualsiasi scambio di dati, che garantisce agli Stati Schengen il rispetto degli standard minimi di protezione dei dati da trasmettere. Secondo l'articolo 3 paragrafo 2, l'ulteriore trattamento dei dati per una finalità diversa è ammesso solamente se tale finalità è compatibile con gli scopi per i quali di dati sono stati raccolti, se l'autorità competente è autorizzata a trattare i dati per detta altra finalità e se è rispettato il principio di proporzionalità. L'ulteriore trattamento per scopi storici, statistici o scientifici non dovrebbe essere considerato incompatibile con la finalità iniziale del trattamento14.

11RS 142.31

12RS 514.54

13 RS 812.121

14 Cfr. consid. 6.