Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/42: Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale · 26 pagine
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Gli articoli 4 e 5 della decisione quadro disciplinano la rettifica e la cancellazione dei dati e prescrivono la necessità di fissare dei termini a tal fine. Stabiliscono altresì che i dati vengano semplicemente bloccati, se vi sono motivi ragionevoli di ritenere che la cancellazione possa compromettere gli interessi legittimi della persona interessata. Per «blocco» si intende il contrassegno dei dati memorizzati con l'obiettivo di limitarne il trattamento futuro (cfr. art. 2). La rettifica e la cancellazione dei dati che figurano in una decisione giudiziaria o in un casellario giudiziale in relazione all'emissione di una decisione giudiziaria sono disciplinati dal diritto nazionale15.
L'autorità competente è tenuta a verificare l'esattezza e l'aggiornamento dei dati prima di trasmetterli (art. 8). Se i dati sono trasmessi d'ufficio, lo Stato ricevente deve valutare se siano necessari per lo scopo per il quale sono stati messi a disposizione. Se dati comunicati sono inesatti, il destinatario deve esserne informato immediatamente e i dati devono essere rettificati o cancellati.
All'atto della trasmissione, l'autorità che trasmette i dati può indicare all'autorità ricevente i termini di conservazione applicabili secondo il diritto nazionale (art. 9). Se del caso, l'autorità ricevente è tenuta a cancellare o bloccare i dati o a verificare se siano ancora necessari una volta scaduti tali termini; questo obbligo non si applica se, alla scadenza dei termini, i dati sono necessari per un'indagine in corso, il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali. Se l'autorità che trasmette i dati non indica i termini di conservazione, si applicano quelli previsti dal diritto nazionale dell'autorità ricevente.
Ogni trasmissione di dati deve essere registrata e documentata ai fini della verifica della legalità del trattamento dei dati (art. 10). L'autorità di controllo competente può chiedere di consultare i registri e la documentazione elaborati per verificare il rispetto della protezione dei dati.
L'articolo 11 prevede che i dati trasmessi da uno Stato Schengen possano essere successivamente trattati per finalità diverse da quelle per cui sono stati inizialmente trasmessi esclusivamente nei casi seguenti: per prevenire o perseguire reati, per eseguire sanzioni penali, per altre procedure direttamente legate al perseguimento di un reato o all'esecuzione di una sanzione penale, per prevenire un'immediata e grave minaccia alla sicurezza pubblica, nonché per qualsiasi altra finalità, previa autorizzazione dello Stato Schengen che trasmetti i dati o con il consenso della persona interessata.
L'autorità competente è tenuta informare l'autorità ricevente, qualora la legislazione dell'autorità che trasmette i dati preveda delle restrizioni particolari applicabili agli scambi di dati tra autorità nazionali (art. 12 par. 1). Lo Stato Schengen deve tuttavia applicare esclusivamente le restrizioni valide per le trasmissioni nazionali di dati simili. L'articolo 12 della decisione quadro instaura dunque una parità di trattamento tra le autorità di uno Stato Schengen e quelle nazionali: le restrizioni previste dal diritto nazionale si applicano senza discriminazione alcuna alle autorità nazionali e alle altre autorità degli Stati Schengen. L'adozione di nuove restrizioni è possibile, purché sia rispettato il principio della parità di trattamento.
Secondo l'articolo 13, gli Stati Schengen dispongono che i dati ricevuti da un altro Stato Schengen possano essere comunicati a uno Stato terzo o a un organo internazionale, soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: la comunicazione deve essere necessaria per il perseguimento penale o l'esecuzione di una sanzione penale; l'autorità de-
15 Cfr. consid. 15.