Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/42: Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale · 26 pagine

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- l'articolo 25 della decisione quadro non può essere applicato direttamente. Nel nostro Paese l'Incaricato è l'autorità di controllo nazionale competente per l'ambito della cooperazione di polizia in materia penale, nonché per gli altri ambiti soggetti al campo di applicazione della LPD. L'Incaricato dispone di poteri investigativi e di intervento, nonché della facoltà di promuovere azioni giudiziarie secondo tale disposizione. L'articolo 25 della decisione quadro è dunque già in gran parte trasposto nel diritto svizzero. Tuttavia, nella misura in cui questa disposizione prevede requisiti analoghi a quelli dell'articolo 28 della direttiva 95/46/CE, è necessario dare seguito alle raccomandazioni concernenti il rafforzamento dell'indipendenza dell'Incaricato formulate dall'UE nel quadro della valutazione condotta a carico della Svizzera. Per contro, i poteri di sorveglianza dell'Incaricato non devono essere estesi al trattamento di dati personali effettuato nel quadro delle procedure penali e di assistenza giudiziaria pendenti (art. 2 cpv. 2 lett. c LPD). Infatti, secondo la decisione quadro, i poteri dell'autorità di controllo non devono interferire né con le norme specifiche stabilite per i procedimenti penali né con l'indipendenza della magistratura42. Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale sono considerate autorità giudiziarie i tribunali, il Ministero pubblico della Confederazione, l'Ufficio federale di giustizia e le autorità abilitiate dal diritto cantonale o federale a istruire cause penali, a emettere decreti d’accusa e a prendere decisioni in un procedimento connesso a una causa penale43.

52 Portata della trasposizione

Visto il campo di applicazione della decisione quadro (art. 1 par. 2), in linea di principio sarebbe sufficiente una trasposizione degli articoli 4 paragrafi 3, 13, 14 e 16 limitata alla trasmissione di dati effettuata nel quadro della cooperazione istituita da Schengen. Tuttavia, una trasposizione estesa all'insieme dei trattamenti effettuati dagli organi federali può essere giustificata, ovvero necessaria, al fine di evitare livelli diversi di protezione dei dati in casi simili o per semplificare, per esempio, le procedure amministrative. Conviene quindi stabilire se le disposizioni da trasporre fissano principi generali di protezione dei dati applicabili a tutti i trattamenti effettuati dagli organi federali, oppure se si tratta di norme specifiche di protezione dei dati applicabili solo ai dati scambiati nel quadro della cooperazione Schengen.

L'articolo 4 paragrafo 3 della decisione quadro stabilisce un principio generale di protezione dei dati, che non si riferisce specificamente alla cooperazione Schengen. Il Consiglio federale propone di trasporre questa norma, applicandola all'insieme dei trattamenti effettuati dagli organi federali.

L'articolo 13 della decisione quadro è una norma specifica della cooperazione Schengen, poiché introduce una distinzione tra gli Stati terzi e gli organi internazionali degli Stati Schengen. La sua trasposizione deve dunque essere limitata alla trasmissione di dati effettuata nell'ambito della cooperazione Schengen.

Anche l'articolo 14 della decisione quadro costituisce una norma specifica di Schengen, dato che riguarda solo i dati ricevuti da uno Stato Schengen, che devono essere trasmessi a una persona privata. Questo principio deve dunque essere trasposto limitatamente alla comunicazione di dati effettuata nell'ambito della cooperazione Schengen.

42 Cfr. consid. 35.

43 Cfr. dichiarazione del Consiglio federale concernente l'art. 1 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (RS 0.351.1).