Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/42: Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale · 26 pagine
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Il Consiglio federale può destituire l'Incaricato prima della scadenza del mandato, ma solo in presenza di uno dei motivi previsti dal capoverso 3. Questa disposizione è analoga a quella che disciplina la destituzione dei giudici federali (cfr. art. 10 della legge sul Tribunale amministrativo federale57 e art. 10 della legge federale sul Tribunale penale federale58).
Il mancato rinnovo del mandato, così come la destituzione, non sono soggetti all'approvazione del Parlamento. Le condizioni restrittive che devono essere soddisfatte da queste decisioni, nonché la possibilità di presentare ricorso direttamente al Tribunale amministrativo federale59, rappresentano una garanzia sufficiente per l'indipendenza dell'Incaricato.
Articolo 26b
L'esercizio di un'altra attività da parte dell'Incaricato, sia essa a scopo di lucro o meno, è subordinata all'autorizzazione del Consiglio federale. L'attività in questione non deve pregiudicare l'indipendenza e la reputazione dell'Incaricato. Il formulazione dell'articolo 26b si ispira all'articolo 7 capoverso 1 della legge del 17 giugno 200560 sul Tribunale federale e all'articolo 7 della legge del 17 giugno 200561 sul Tribunale amministrativo federale.
Articolo 30
L'avamprogetto prevede che la nomina dell'Incaricato da parte del Consiglio federale sia approvata dal Parlamento. È quindi opportuno adattare l'articolo 30, stabilendo che l'Incaricato presenti un rapporto all'Assemblea federale, trasmettendolo contemporaneamente al Consiglio federale.
Articolo 34
Questa disposizione sanziona la violazione degli obblighi d'informazione, di dichiarare e di collaborare. L'obbligo d'informazione delle persone private non è più disciplinato dall'articolo 7a LPD, bensì dall'articolo 14 (cfr. commento relativo all'art. 7a), imponendo la conseguente modifica dell'articolo 34 (l'art. 7a è sostituito dall'art. 14).
Articolo 38a
L'avamprogetto prevede una disposizione transitoria concernente la nomina e la cessazione del mandato dell'Incaricato, in base alla quale il diritto previgente continua a valere fino alla fine della legislatura nel corso della quale entra in vigore la presente modifica.
624 Codice penale
Ingresso
L'avamprogetto cita l'articolo 123 Cost., che sancisce la competenza legislativa della Confederazione nel settore del diritto penale, riprendendo l'articolo 64bis della vecchia Costituzione.
http://www.efd.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00571/01267/index.html?lang=it (ultima consultazione 20 aprile 2009).
57RS 173.32
58RS 173.71
59Cfr. art. 33 cpv. a della legge sul Tribunale amministrativo federale (RS 173.32) e 35 cpv. 2 della
legge sul personale federale.
60 RS 173.110
61 RS 173.32