Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/42: Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale · 26 pagine
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73 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il presente avamprogetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. L'articolo 26 della decisione quadro stabilisce, infatti, che tale atto non pregiudica gli obblighi e gli impegni degli Stati Schengen o dell'Unione derivanti da accordi con Stati terzi in vigore al momento dell'adozione della decisione quadro.
L'avamprogetto non incide nemmeno sulla dichiarazione congiunta della Svizzera e dell'Unione europea in merito all'articolo 23 paragrafo 7 della Convenzione del 29 maggio 200071 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea. Infatti, l'articolo 28 della decisione quadro stabilisce che, qualora in atti adottati conformemente al titolo VI del trattato sull'UE anteriormente alla data di entrata in vigore della decisione quadro e disciplinanti lo scambio di dati tra gli Stati Schengen siano state introdotte condizioni specifiche relative all'utilizzo dei dati da parte dello Stato Schengen ricevente, queste prevalgono sulle disposizioni della decisione quadro pertinenti.
74 Subordinazione al freno alle spese
Il presente avamprogetto non implica spese che sarebbero soggette al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).
75 Conformità alla legge sui sussidi
L'avamprogetto non prevede sussidi.
76 Delega di competenze legislative
L'avamprogetto non prevede la delega di competenze legislative.
R:\ÖFFR\RSPM\2 Projekte\Datenschutzgesetz\DSG Schengen\Avant-projet\consultation
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