Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/42: Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale · 26 pagine
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Articolo 355f
L'articolo 355f attua l'articolo 13 della decisione quadro, in base al quale gli Stati Schengen devono adottare disposizioni tali per cui i dati ricevuti da uno Stato Schengen possano essere comunicati a uno Stato terzo o a un organo internazionale, solo se sono soddisfatte determinate condizioni cumulative. Questa disposizione vale per le autorità svizzere che hanno ricevuto dati personali da uno Stato Schengen nel quadro di un procedimento d'assistenza giudiziaria e che intendono comunicarli a uno Stato terzo o a un organo internazionale.
Per «Stato terzo» si intende ogni Paese che non è legato da accordi di associazione a Schengen.
Nell'articolo 13 della decisione quadro viene utilizzato il termine «organismo internazionale» in italiano e «international body» in inglese. Secondo il considerando 22, tale disposizione si rivolge a «organismi internazionali», rispettivamente «international body», competenti in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati o di esecuzione delle sanzioni penali. Il Consiglio federale è dell'avviso che il concetto di «organismo internazionale» non si riferisca solo a giurisdizioni, ma anche ad altre istituzioni internazionali e ritiene quindi che nel diritto interno sia più opportuno utilizzare il termine «organo internazionale».
La comunicazione può essere effettuata solo se sono rispettate le quattro condizioni cumulative del capoverso 1 dell'articolo 355f.
In linea con i principi di finalità e proporzionalità, la comunicazione deve avere come obiettivo la prevenzione, l'accertamento o il perseguimento di un reato oppure l'esecuzione di una decisione penale (lett. a) e l'autorità ricevente deve essere compente in materia (lett. b). Secondo il capoverso 1 lettera c, lo Stato Schengen presso il quale sono stati raccolti i dati deve inoltre fornire il proprio consenso preliminare nel rispetto della sua legislazione. Secondo il considerando 24 della decisione quadro, ogni Stato Schengen ha la facoltà di stabilire le modalità di tale consenso. Se un'autorità svizzera intende trasmettere a uno Stato terzo o a un organo internazionale i dati ricevuti da uno Stato Schengen, dovrà prima chiederne il consenso. Il capoverso 2 dell'articolo 355f prevede un'eccezione all'obbligo di ottenere il consenso preliminare: secondo la lettera a e b, è possibile comunicare dati personali, se nel caso di specie il consenso preliminare dello Stato interessato non può essere ottenuto in tempo utile oppure se la comunicazione è indispensabile per prevenire un'immediata e grave minaccia alla sicurezza pubblica o per tutelare gli interessi essenziali di uno Stato Schengen. Si tratta di condizioni cumulative. Secondo il considerando 25 della decisione quadro, questa eccezione mira a proteggere sia la sicurezza pubblica di uno Stato Schengen che quella di uno Stato terzo. Gli interessi essenziali di uno Stato Schengen sono minacciati, per esempio, quando l'infrastruttura critica o il sistema finanziario di tale Stato sono oggetto di un'immediata e grave minaccia. L'autorità competente deve informare senza indugio lo Stato interessato se vengono trasmessi dati secondo il capoverso 2 (cpv. 3).
Secondo il capoverso 1 lettera d, lo Stato terzo o l'organo internazionale deve altresì assicurare un livello di protezione adeguato dei dati. L'articolo 13 capoverso 4 della decisione quadro stabilisce che tale criterio deve essere valutato tenendo conto di tutte le circostanze relative a un'operazione o a un insieme di operazioni di trasferimento di dati. L'autorità competente deve in particolare prendere in considerazione la natura dei dati, la finalità del trattamento previsto, lo Stato d'origine e lo Stato o l'organo internazionale a cui sono destinati i dati, le norme di diritto generali o settoriali vigenti nello Stato terzo o presso l'organo internazionale in questione, nonché le regole professionali e le misure di sicurezza applicabili. Il criterio materiale determinante è costituito dall'oggetto e dallo scopo della decisione quadro,