Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/42: Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale · 26 pagine

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Articolo 355g

L'articolo 355g attua l'articolo 14 della decisione quadro, in base al quale gli Stati Schengen devono adottare disposizioni tali per cui i dati ricevuti da uno Stato Schengen possano essere comunicati a una persona privata, solo se sono soddisfatte determinate condizioni cumulative. Questa disposizione si rivolge alle autorità svizzere che hanno ricevuto dati personali da parte di uno Stato Schengen nel quadro di un procedimento di assistenza giudiziaria e che intendono trasmetterli a una persona privata, per esempio per perseguire reati, prevenire un'immediata e seria minaccia alla sicurezza pubblica o un grave pregiudizio ai diritti delle persone. Un caso simile si prospetta, ad esempio, quando, nel quadro di un'inchiesta o di un procedimento penale, un'autorità intende comunicare i dati ricevuti da uno Stato Schengen a un istituto bancario per segnalare l'esistenza di titoli falsi o a una società di assicurazioni per impedire il traffico di veicoli a motore rubati o per facilitare il recupero di veicoli rubati all'estero64. Questa comunicazione non avviene nell'ambito di un procedimento di assistenza giudiziaria, poiché i dati non sono scambiati tra due Stati.

Non vengono considerati come persone private i partecipanti a un procedimento penale, come gli avvocati, le vittime65, i periti e i consultori incaricati di fornire sostegno alle vittime.

Secondo l'articolo 355g capoverso 1 la comunicazione a una persona privata di dati personali ricevuti da uno Stato Schengen può essere effettuata solo se sono soddisfatte quattro condizioni cumulative.

In base al capoverso 1 lettera a, la comunicazione di dati personali a una persona privata può avvenire solamente se una legge speciale o un accordo internazionale lo prevedono. L'articolo 355g non costituisce quindi una base legale per comunicare dati personali a una persona privata in generale.

In conformità con il capoverso 1 lettera b, lo Stato Schengen presso il quale i dati sono stati raccolti deve fornire il proprio consenso preliminare nel rispetto della propria legislazione nazionale66. Se un'autorità svizzera intende comunicare a una persona privata i dati ricevuti da uno Stato Schengen, dovrà prima sollecitare il consenso di quest'ultimo. Contrariamente all'articolo 355f, l’articolo 355g non prevede eccezioni all'obbligo di ottenere il consenso preliminare.

Secondo il capoverso 1 lettera c, nessun interesse superiore degno di protezione della persona interessata deve opporsi alla comunicazione. Nel caso specifico l'autorità competente dovrà quindi procedere a una valutazione degli interessi in gioco per determinare se prevalga l'interesse pubblico minacciato o quello della persona coinvolta, rinunciando a comunicare i dati a una persona privata solo se prevale l'interesse legittimo della persona interessata. Tale può essere, ad esempio, il caso in cui la comunicazione potrebbe mettere in pericolo la vita della persona interessata.

Secondo il capoverso 1 lettera d numero 1, devono essere rispettati i principi di finalità e proporzionalità. In base a tale disposizione, la comunicazione prevista deve essere indispensabile all'adempimento di un compito legale di una persona privata come, per esempio, l'esecuzione degli obblighi legali degli intermediari finanziari derivanti dalla legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finan-

64 Cfr. consid. 17 della decisione quadro.

65 Cfr. consid. 18 della decisione quadro.

66 Cfr. consid. 24 della decisione quadro.