Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/42: Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale · 26 pagine
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guardano. Nei settori del primo pilastro dell'UE rilevanti per la cooperazione istituita dagli Accordi di Schengen e Dublino, la legge del 26 giugno 199837 sull'asilo, la legge del 20 giugno 199738 sulle armi, la legge del 3 ottobre 195139 sugli stupefacenti e la legge del 16 dicembre 200540 sugli stranieri prevedono l'obbligo di informare la persona interessata di qualsiasi raccolta di dati che la riguardano. Visto che la decisione quadro concerne i settori del terzo pilastro dell'UE, cioè la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, la legislazione federale soddisfa solo parzialmente i requisiti dell'articolo 16 paragrafo 1 della decisione, rendendo necessaria una trasposizione;
- l'articolo 16 paragrafo 2 della decisione quadro non è direttamente applicabile, poiché limita il capo d'applicazione dell'articolo 16 paragrafo 1, che non ha effetto diretto. L'eccezione all'obbligo d'informazione non è prevista dalla legislazione federale, di conseguenza questa disposizione deve essere trasposta;
- il diritto svizzero garantisce i diritti di accesso e di rettifica della persona interessata, nonché i mezzi di ricorso, in conformità con i requisiti degli articoli 17, 18 e 20 della decisione quadro. Sebbene il diritto federale non riconosca alla persona interessata il diritto di esigere dall'autorità competente il blocco dei propri dati secondo l'articolo 18 della decisione quadro, il Consiglio federale ritiene che l'articolo 25 LPD, relativo alle pretese che la persona lesa può avanzare in caso di trattamento illecito dei dati da parte di un organo federale, permetta di tutelare gli interessi della persona interessata in modo equivalente. Secondo il capoverso 1 di tale disposizione, infatti, chiunque abbia un interessa legittimo può esigere che l'organo federale responsabile si astenga dal trattamento illecito, ne elimini le conseguenze o ne accerti il carattere illecito;
- l'articolo 19 della decisione quadro è direttamente applicabile. La legge federale del 14 marzo 195841 sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali è conforme a tale disposizione;
- l'articolo 23 della decisione quadro non può essere applicato direttamente, tuttavia non è necessaria una trasposizione, dal momento che i requisiti di tale disposizione sono attuati dall'articolo 31 capoverso 1 lettera b LPD, secondo cui l'Incaricato è tenuto a pronunciarsi sui progetti di atti legislativi e sui provvedimenti della Confederazione particolarmente rilevanti per la protezione dei dati;
- l'articolo 24 della decisione quadro non può essere applicato direttamente. Questa disposizione è analoga all'articolo 24 della direttiva 95/46/CE, che non è stato trasposto nelle leggi settoriali applicabili agli ambiti del primo pilastro dell'UE rilevanti per la cooperazione Schengen. Si propone di seguire la stessa strategia. Inoltre, la LPD contiene anche disposizioni penali (art. 34 e 35) e i reati previsti da questa normativa possono rappresentare una violazione del segreto d'ufficio di cui al Codice penale (art. 320 CP);
37RS 142.31
38RS 514.54
39 RS 812.121
40 RS 142.20
41 RS 170.32