Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/42: Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale · 26 pagine
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e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono peraltro importanti le disposizioni che, nel diritto interno, devono essere emanate sotto forma di legge federale alla luce dell'articolo 164 capoverso 1 Cost.
L'attuazione dello scambio di note comporta varie modifiche legislative. Da quanto precede risulta quindi che il decreto di approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE è soggetto al referendum per i trattati internazionali secondo gli articoli 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. e 141a capoverso 2 Cost.
La modifica della legge sulla protezione dei dati, dell'avamprogetto di legge sullo scambio d'informazioni Schengen e del Codice penale si fonda sull'articolo 123 capoverso 1 Cost. e sull'articolo 173 capoverso 2 Cost.
72 Forma dell'atto legislativo
Secondo l'articolo 141a capoverso 2 Cost, l'Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche legislative necessarie per l'attuazione di un trattato internazionale, se il decreto di approvazione del trattato sottostà al referendum facoltativo. Come si evince dal parere del Consiglio federale del 15 giugno 2001 relativo all'iniziativa popolare «Soppressione di lacune nei diritti popolari», la possibilità di una votazione congiunta sui trattati internazionali e sulle disposizioni esecutive deve permettere di garantire una certa trasparenza: i cittadini chiamati a votare devono potersi pronunciare sull'attuazione del trattato nel loro diritto nazionale, avendo la certezza che il pacchetto proposto continui a formare un tutto69. Secondo la dottrina70, le modifiche legislative non possono essere integrate nel decreto di approvazione di un trattato internazionale, a meno che non evidenzino un nesso oggettivo con il contenuto del trattato e con l'attuazione interna degli impegni che ne derivano. La ratio legis dell'articolo 141a capoverso 2 Cost. è di evitare le votazioni inutili e contraddittorie. Partendo dalla volontà della costituente, la dottrina è dell'avviso che le disposizioni esecutive, che discendono direttamente da obblighi internazionali e per le quali il legislatore federale non dispone di alcun margine di manovra, possono incontestabilmente essere oggetto di una votazione congiunta insieme al trattato. Lo stesso vale per le disposizioni di attuazione che derivano da obblighi internazionali e per le quali il trattato lascia al legislatore nazionale una certa libertà, poiché non fissa (o fissa solo in parte) le modalità di attuazione. In questo caso, il legislatore è tenuto a legiferare, ma gode di una certo margine di manovra in quanto al contenuto della legislazione interna di attuazione. Per contro, la dottrina considera che le misure accompagnatorie, motivate da considerazioni puramente interne in relazione all'attuazione di obblighi internazionali, non dovrebbero essere integrate in un decreto di approvazione e quindi non dovrebbero essere nemmeno oggetto di una votazione congiunta.
Stando al parere del Consiglio federale, le modifiche proposte hanno un nesso con la decisione quadro e derivano direttamente dagli obblighi stabiliti in tale atto, il quale garantisce anche un certo margine di libertà al legislatore. Inoltre, non sono motivate da considerazioni puramente interne. La soluzione proposta di trasposizione è dunque conforme ai requisiti dell'articolo 141a capoverso 2 Cost.
69 FF 2001 5411, in particolare pag. 5424.
70 Ridha Fraoua, «La mise en œuvre des traités internationaux, Portée de l’art. 141a de la Constitution fédérale», L’atelier du droit Mélanges Heinrich Koller, Basilea 2006, pag. 233-243.