Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/42: Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale · 26 pagine

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derivanti dall'applicazione dell'Accordo di associazione a Schengen e i compiti derivanti dall'applicazione dell'Accordo di associazione a Dublino richiedono di aumentare il personale della Cancelleria federale (Incaricato) di tre posti a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2010. Il Consiglio federale prenderà un decisione definitiva in merito all'assegnazione dei posti, basandosi sulla valutazione complessiva delle risorse nel settore del personale nel 2009.

32 Conseguenze sull'economia

Non si prevede alcuna conseguenza diretta sull'economia, poiché la decisione quadro non sarà applicata al settore privato. Per contro, questa norma contribuirà a rafforzare l'efficacia della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in particolare nel settore della lotta alla criminalità economica, portando un beneficio indiretto alla Svizzera.

33 Conseguenze per i Cantoni

L'associazione della Svizzera a Schengen vincola i Cantoni. Le disposizioni della decisione quadro dovranno essere trasposte, se necessario, in conformità con la ripartizione costituzionale delle competenze prevista dal diritto interno. La Confederazione e i Cantoni hanno competenze parallele nel settore della protezione dei dati e i Cantoni dovranno dunque valutare se la decisione quadro debba essere trasposta nella loro legislazione.

4 Programma di legislatura

L'avamprogetto è stato preannunciato nel messaggio del 23 gennaio 200827 sul programma di legislatura 2007-2011 e nel decreto federale del 18 settembre 200828 sul programma di legislatura 2007-2011.

5 Trasposizione della decisione quadro

51 Disposizioni della decisione quadro da trasporre

Di norma le decisioni quadro non sono direttamente applicabili e devono, se del caso, essere trasposte nel diritto interno. Tuttavia possono contenere anche disposizioni di applicazione diretta. Secondo la giurisprudenza, una norma di un trattato internazionale a cui aderisce la Svizzera può essere invocata direttamente da privati solo nella misura in cui, considerata nel suo contesto e alla luce dell'oggetto e dello scopo del trattato, essa risulti incondizionata e sufficientemente precisa da produrre un effetto diretto e poter essere applicata come tale a un caso specifico, costituendo così la base per una decisione concreta29. Fondandosi su questa definizione, il Consiglio federale ritiene quanto segue:

- l'articolo 3 della decisione quadro è una disposizione che può essere applicata direttamente e fissa le condizioni preliminari per qualsiasi scambio di dati, in particolare per quanto concerne il principio di finalità. In base al considerando 6, la decisione quadro riconosce agli Stati Schengen la competenza di stabilire in modo più preciso, a livello nazionale, quali ulteriori scopi siano da considerare incompatibili con la finali-

27 FF 2008 597, in particolare pagg. 637 e 665.

28 FF 2008 7469, in particolare pag. 7472.

29 Cfr. la giurisprudenza citata da Luzius Mader e Ridha Fraoua, «Les accords sectoriels et la démocratie suisse» in Les Accords bilatéraux Suisse – UE, vol. 8, pag. 163.