Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/42: Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale · 26 pagine

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Secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e della legge sul personale e dell'articolo 2 capoverso 3 della legge del 21 marzo 199754 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, l'Incaricato e il suo personale sono unità amministrative decentralizzate. I rapporti di lavoro all'interno della segreteria dell'Incaricato sono dunque disciplinati dalla legge sul personale e dalle relative disposizioni esecutive, come precisa l'articolo 30 OLPD.

Il nuovo capoverso 3 stabilisce in modo più esplicito che l'Incaricato è pienamente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni e non può ricevere istruzioni da alcuna autorità. Il concetto di «indipendenza» sostituisce quello di «autonomia» nel rispetto della terminologia dell'UE. Il primo periodo del capoverso 4 è ripreso dal diritto attuale senza modifiche. Il secondo periodo precisa che l'Incaricato è competente per l'assunzione del proprio personale, prassi già adottata attualmente, anche se non espressamente fissata dalla legge, per cui l'aggregazione amministrativa dell'Incaricato alla Cancelleria federale potrebbe far supporre il contrario. Il nuovo capoverso 5 stabilisce che la retribuzione dell'Incaricato non dipende dalla valutazione delle sue prestazioni. Infatti, lo statuto dell'indipendenza dell'Incaricato mal si concilierebbe con una retribuzione basata sulla qualità delle sue prestazioni, poiché nessuna autorità deve influenzare l'esercizio delle sue funzioni. L'evoluzione del salario dell'Incaricato è disciplinata dalle disposizioni applicabili al personale federale nominato per la durata della funzione, cioè dall'articolo 4 dell'ordinanza del 17 dicembre 200155 sulla durata della funzione.

La legislazione sul personale federale è attualmente oggetto di revisione. Il presente avamprogetto dovrà quindi essere coordinato con tali lavori di revisione.

Articolo 26a

L'articolo 26a nuovo disciplina il rinnovo e la cessazione del mandato dell'Incaricato. Si tratta di una disposizione speciale, che deroga alle regole della legge sul personale (art. 26 cpv. 2 LPD) e stabilisce in particolare che il Consiglio federale può decidere, se sussistono determinate condizioni, di non rinnovare il mandato o di destituire l'Incaricato. Non si tratta di una disdetta di cui all'articolo 12 della legge sul personale, ma di una decisione di non rinnovo. Le misure previste dagli articoli 14 e 19 della legge sul personale non sono dunque applicabili.

Secondo il capoverso 2, l'Incaricato deve avvertire il Consiglio federale con sei mesi di anticipo di non voler proseguire il mandato. Ciò vale sia nel corso che alla scadenza del mandato. Il preavviso di sei mesi è necessario per permettere al Consiglio federale di reperire un nuovo Incaricato. Visto che la nomina dell'Incaricato deve essere sottoposta all'approvazione del Parlamento, deve avvenire per tempo, in modo da evitare che il posto rimanga vacante. Il termine di sei mesi può tuttavia essere abbreviato di comune accordo tra le parti.

Il mandato può essere tacitamente prolungato per altri quattro anni (cpv. 1). Al contrario, il mancato rinnovo del mandato deve essere oggetto di una decisione del Consiglio federale, che deve essere comunicata al più tardi sei mesi prima della scadenza del mandato. Il mancato rinnovo deve essere giustificato da motivi oggettivi sufficienti. Con ciò si intendono motivi che non pregiudicano l'indipendenza dell'Incaricato56.

54 RS 172.010

55 RS 172.220.111.6

56 Per la nozione di «motivi oggettivi sufficienti» cfr. commento dell'art. 10 dell'avamprogetto di revisione della legge sul personale federale nel rapporto esplicativo sottoposto a consultazione il

19 settembre 2008, pag. 10: