Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/42: Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale · 26 pagine
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Schengen (controllo delle frontiere, immigrazione, asilo, armi e stupefacenti), che sono disciplinati dalla direttiva 95/46/CE.
La decisione quadro riprende i principi generali della Convenzione del 28 gennaio 19818 per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale, tra cui i principi di legalità, proporzionalità, finalità ed esattezza, nonché i diritti della persona interessata. Inoltre prevede determinate norme specifiche, definendo in particolare le finalità per cui possono essere trattati i dati trasmessi da uno Stato aderente a uno degli accordi di associazione a Schengen (qui di seguito Stato Schengen); fissa le condizioni applicabili qualora un'autorità di uno Stato Schengen intenda inoltrare i dati ricevuti da un altro Stato Schengen a uno Stato terzo, a un organo internazionale o a persone private e impone agli Stati Schengen di disciplinare l'obbligo di informare la persona interessata.
Il campo di applicazione della decisione quadro è stato oggetto di lunghi negoziati. Alcuni Stati Schengen, tra cui la Svizzera, auspicavano che la decisione fosse applicata esclusivamente alla comunicazione di dati effettuata nei settori del terzo pilastro dell'UE nel quadro della cooperazione Schengen. Altri Stati propendevano, invece, per l'applicazione al trattamento di dati anche a livello nazionale. I negoziati sono sfociati in un compromesso, che prevede l'applicazione della decisione quadro soltanto alla trasmissione di dati effettuata nel contesto della cooperazione Schengen (art. 1 par. 2). Se lo desiderano, gli Stati Schengen possono tuttavia applicare la decisione anche al trattamento di dati a livello nazionale. D’altronde, il grado di protezione dei dati personali garantito su scala nazionale deve, in linea di principio, corrispondere a quello stabilito dalla decisione quadro9.
Il campo di applicazione quadro sarà sottoposto a valutazione. Secondo l'articolo 27 della decisione quadro, gli Stati membri devono fare rapporto alla Commissione sulle misure nazionali adottate per conformarsi alla decisione, per permetterle di valutarne le implicazioni per l'ambito di applicazione della decisione. A seconda dell'esito della valutazione, potrebbe essere proposta un'estensione del campo di applicazione al trattamento dei dati a livello nazionale.
115 Valutazione
In base all'articolo 1 paragrafo 2, la decisione quadro ha una portata circoscritta, poiché la sua applicazione si limita esclusivamente alla comunicazione di dati effettuata nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale istituita da Schengen. Inoltre non comporta modifiche essenziali della nostra legislazione in materia di protezione dei dati, dato che, nel suo complesso, questa già soddisfa i requisiti dell'acquis di Schengen.
12 Considerazione delle raccomandazioni dell'UE
Con l'associazione a Schengen e Dublino, la Svizzera si è impegnata a far sì che il trattamento di dati personali effettuato nel quadro della cooperazione istituita da tali accordi sia conforme alla normativa comunitaria pertinente e, in particolare, alla direttiva 95/46/CE. Tale norma, applicabile ai settori del primo pilastro dell'UE rilevanti per la cooperazione Schengen, è stata trasposta nella legge del 16 dicembre 200510 sugli stranieri, nella legge del
8 RS 0.235.1
9 Cfr. consid. 8.
10 RS 142.20