Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/42: Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale · 26 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo

tà per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti. L'articolo 4 capoverso 3 della legge federale del 19 giugno 199230 sulla protezione dei dati (LPD) stabilisce che i dati personali possono essere trattati soltanto per lo scopo indicato all’atto della loro raccolta, risultante dalle circostanze o previsto da una legge. Inoltre, la finalità del trattamento deve essere riconoscibile da parte della persona interessata (art. 4 cpv. 4 LPD). In virtù di tale principio, l'ulteriore trattamento deve quindi avvenire in conformità o essere per lo meno compatibile con la finalità indicata al momento della raccolta, che emerge dalle circostanze o è prevista da una legge. Per la dottrina31, il criterio determinante è sapere se la persona interessata è in grado di riconoscere la raccolta dei dati e il loro ulteriore trattamento;

- l'articolo 4 della decisione quadro è una disposizione che può essere applicata diret-

tamente e disciplina la rettifica, la cancellazione e il blocco dei dati. Secondo il paragrafo 3, i dati non devono essere cancellati, ma semplicemente bloccati, cioè contrassegnati al fine di limitarne il trattamento, se vi sono motivi ragionevoli di credere che la loro cancellazione possa compromettere gli interessi legittimi della persona interessata32. Il diritto svizzero non conosce l'istituto del «blocco», quando la cancellazione dei dati potrebbe pregiudicare gli interessi della persona coinvolta. Infatti, l'articolo 21 capoverso 2 LPD stabilisce unicamente che gli organi federali devono distruggere i dati personali che l’Archivio federale ha designato come non aventi valore archivistico, tranne quando tali dati siano resi anonimi o debbano essere conservati a titolo di prova o per misura di sicurezza. Per evitare contraddizioni tra l'articolo 4 della decisione quadro e la nostra legislazione, occorre procedere a un'integrazione dell'articolo 21 capoverso 2 LPD;

- l'articolo 5 della decisione quadro non può essere applicato direttamente. Nel diritto

svizzero i termini per la cancellazione e l'esame sono fissati nella legislazione applicabile all'ambito in questione. Nel settore dell'assistenza giudiziaria, l'avamprogetto di ordinanza relativa al sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche (PAGIRUS) dell'Ufficio federale di giustizia prevede termini di conservazione per i dati registrati in tale sistema nel quadro delle forme di collaborazione stabilite dalla legge federale del 20 marzo 198133 sull'assistenza internazionale in materia penale (art. 11a AIMP);

- l'articolo 7 della decisione quadro può essere applicato direttamente. Tuttavia, non

incide sulla nostra legislazione, poiché nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia di Schengen le autorità svizzere non prendono decisioni individuali basate unicamente su un trattamento automatizzato;

- l'articolo 9 della decisione quadro è una disposizione facoltativa, che la Svizzera non

intende trasporre. Il Consiglio federale è infatti dell'avviso che i termini di conservazione per i dati che un'autorità svizzera potrebbe trasmettere a un'autorità di uno Stato Schengen, debbano essere disciplinati dalla legislazione dello Stato in cui si svolge il perseguimento del reato alla base della richiesta di assistenza. La disposizione dell'articolo 9 paragrafo 2, che si applica in via sussidiaria, appare sufficiente ed è

30 RS 235.1

31 Urs Maurer-Lambrou/Nedim Peter Vogt, Datenschutzgesetz, 2006, pag. 274 cap. 36.

32 Per quanto concerne la nozione di «blocco», cfr. l’art. 2 della decisione quadro e il relativo commento.

33 RS 351.1