Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/42: Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale · 26 pagine
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In virtù dell'articolo 23, gli Stati Schengen sono tenuti a garantire la consultazione preliminare dell'autorità di controllo, se i dati trattati sono sensibili o se il tipo di trattamento previsto comporta dei rischi specifici per i diritti della persona interessata22.
L'articolo 24 prevede che gli Stati Schengen debbano adottare misure appropriate per garantire l'applicazione della decisione quadro e stabilire sanzioni in caso di violazione23.
Secondo l'articolo 25, ogni Stato Schengen istituisce un'autorità di controllo nazionale incaricata di fornire consulenza e sorvegliare l'applicazione delle disposizioni adottate in base alla decisione quadro. Tale autorità è pienamente indipendente nell'esercizio delle mansioni attribuitele e dispone, in particolare, di poteri investigativi, d'intervento e della facoltà di promuovere azioni giudiziarie. In base al considerando 35, le autorità di controllo dovrebbero essere dotate dei mezzi necessari all'adempimento dei loro compiti. Tuttavia, i loro poteri non dovrebbero interferire né con le norme specifiche stabilite per i procedimenti penali né con l'indipendenza della magistratura. Questa disposizione è analoga all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE.
La decisione quadro non pregiudica gli obblighi e gli impegni degli Stati Schengen o dell'Unione derivanti da accordi con Stati terzi in vigore al momento dell'adozione della decisione quadro (art. 26). Nell'ambito dell'applicazione di tali accordi, il trasferimento a uno Stato terzo dei dati raccolti presso uno Stato Schengen è soggetto alle condizioni dell'articolo 13 paragrafo 1 lettera c o paragrafo 2, a seconda del caso24.
L'articolo 28 regola il rapporto tra la decisione quadro e gli altri atti dell'Unione che sono stati adottati in precedenza e che disciplinano lo scambio di dati tra gli Stati membri o l'accesso delle autorità designate dagli Stati membri ai sistemi d'informazione creati sulla base del trattato che istituisce la Comunità europea. Questo articolo prevede che le disposizioni specifiche relative all'utilizzo di dati da parte dello Stato membro ricevente previste in tali atti prevalgono sulle disposizioni della decisione quadro25. La dichiarazione congiunta della Svizzera e dell'Unione europea in merito all'articolo 23 capoverso 7 della Convenzione del 20 maggio 200026 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea è un atto dell'UE adottato prima della decisione quadro e dunque ha la precedenza rispetto alle disposizioni della decisione.
3 Conseguenze
31 Conseguenze sulle finanze e sul personale della Confederazione
La decisione quadro non prevede nuovi compiti per l'autorità di controllo nazionale. Per l'Incaricato, che svolge la funzione di autorità di controllo, la decisione quadro non implica quindi conseguenze finanziarie.
Con decisione del 5 dicembre 2008, il Consiglio federale ha preso atto del fatto che l'attuazione delle raccomandazioni dell'UE concernenti i requisiti in materia di protezione dei dati
22Cfr. consid. 32.
23Cfr. consid. 30.
24Cfr. consid. 38.
25Cfr. consid. 40.