Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/42: Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale · 26 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo

Articolo 18b

Il capoverso 1 prescrive che l'obbligo d'informazione può essere limitato per gli stessi motivi previsti dall'articolo 9 capoversi 1, 2 e 4. Il capoverso 2 sostituisce l'articolo 111g capoverso 2 della legge sugli stranieri, l'articolo 102f capoverso 2 della legge sull'asilo, l'articolo 32h capoverso 2 della legge sulle armi e l'articolo 18d capoverso 2 della legge sugli stupefacenti.

Articolo 21 capoverso 2 lettera b

Questa disposizione traspone l'articolo 4 paragrafo 3 della decisione quadro e prevede un'eccezione supplementare all'obbligo di distruggere i dati personali, che l'Archivio federale ha designato come non aventi valore archivistico, quando tali dati devono essere conservati per salvaguardare un interesse degno di protezione della persona interessata. Se del caso, i dati possono essere trattati solo per le finalità che ne hanno impedito la distruzione.

Articolo 26

L'avamprogetto prevede alcune modifiche riguardanti l'articolo 26 LPD, al fine di attuare i requisiti dell'articolo 25 della decisione quadro, tenendo conto delle critiche degli esaminatori Schengen, secondo i quali il nostro sistema non offre garanzie istituzionali in quanto all'indipendenza dell'Incaricato. Il capoverso 1 prescrive che la nomina dell'Incaricato da parte del Consiglio federale debba essere approvata dal Parlamento. In tal modo l'Incaricato acquisisce una legittimità supplementare, poiché la sua nomina non dipende soltanto dall'Esecutivo. Questo fatto risulta ancora più importante se si considera che l'Incaricato vigila sull'Amministrazione federale: con questa disposizione si evita che la nomina dell'Incaricato sia appannaggio esclusivo dell'autorità il cui compito è dirigere gli organi sottoposti alla vigilanza dell'Incaricato. Se l'Incaricato è nominato dal Consiglio federale o rimane amministrativamente aggregato alla Cancelleria federale, può continuare a sfruttare il vantaggio di partecipare alle procedure decisionali interne dell'Amministrazione e di comunicare con il Consiglio federale tramite il cancelliere o la cancelliera (cfr. art. 31 dell'ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, OLPD). La modifica dell'articolo 26 LPD tiene anche conto delle critiche di buona parte della dottrina, secondo cui la nomina da parte dell'esecutivo non offre sufficienti garanzie d'indipendenza52. L'approvazione del Parlamento ci sembra essere un buon compromesso tra la soluzione attuale e l'alternativa dell'elezione da parte dell'Assemblea federale.

L'approvazione del Parlamento è necessaria solo all'inizio del mandato. La rinnovo è disciplinata dal nuovo articolo 26a. Dagli articoli 26 e 26a emerge implicitamente che il rinnovo del mandato non richiede una nuova approvazione. Se il Parlamento rifiuta di approvare la nomina dell'Incaricato, il Consiglio federale deve nominare un altro candidato. La nomina diventa dunque effettiva solo dopo l'approvazione del Parlamento. Il mandato dura quattro anni, può essere tacitamente prorogato (cfr. art. 26a nuovo) ed è disciplinato in linea di principio dalla legge federale del 24 marzo 200053 sul personale federale (LPers), sempreché la legge sulla protezione dei dati non disponga altrimenti (cpv. 2), come nel caso dell'inizio e della conclusione del mandato.

52René Huber, «Die Teilrevision des Eidg. Datenschutzgesetzes – ungenügende Pinselrenovation»,

in Recht, Zeitschrift für juristiche Ausbildung und Praxis, 6/06, pag. 220 seg.

Astrid Epiney, «Datenschutz und "Bilaterale II", Zu den Auswirkungen der Schengen Schengen-Assoziierung auf das schweizerische Datenschutzrecht – ausgewählte Aspekte» in SJZ 102 (2006) n. 6, pag. 126 segg.

«Mangelhafte Konkretisierung des DSG», in digma 2007.2.

53 RS 172.220.1