Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/42: Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale · 26 pagine

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stinataria è competente in materia; lo Stato Schengen presso cui sono stati raccolti i dati ha acconsentito al trasferimento nel rispetto della propria legislazione nazionale, secondo le modalità di consenso definite dalla legislazione dello Stato Schengen che trasmette i dati16; infine, lo Stato terzo o l'organo internazionale ricevente deve assicurare un livello di protezione adeguato per il trattamento dei dati previsto17. Il paragrafo 2 prevede che il trasferimento di dati senza il consenso preliminare dello Stato interessato è autorizzato solo se è essenziale per la prevenzione di un'immediata e grave minaccia alla sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo o agli interessi essenziali di uno Stato Schengen e se il consenso preliminare non può essere ottenuto in tempo utile18. Secondo il paragrafo 3, i dati possono essere trasferiti a uno Stato terzo o a un organo internazionale, nonostante l'assenza di un livello di protezione dei dati adeguato, se la legislazione nazionale dello Stato Schengen che trasferisce i dati lo prevede per interessi specifici della persona interessata o per altri interessi legittimi superiori, o se lo Stato terzo o l'organo internazionale fornisce garanzie ritenute adeguate dallo Stato Schengen interessato in base alla sua legislazione nazionale. Il paragrafo 4 stabilisce alcuni criteri per determinare se il livello di protezione previsto per il trattamento dei dati nello Stato terzo interessato può essere considerato adeguato.

Secondo l'articolo 14, gli Stati Schengen dispongono che i dati ricevuti da un altro Stato Schengen possano essere comunicati a persone private, solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative19: l'autorità presso la quale sono stati raccolti i dati ha acconsentito alla trasmissione nel rispetto della propria legislazione nazionale; nessun interesse specifico legittimo della persona interessata impedisce la trasmissione e, nel caso specifico, la trasmissione è essenziale per l'adempimento di un compito legale di un privato, per il perseguimento di un reato, per l'esecuzione di una sanzione penale o per la prevenzione di una immediata o grave minaccia agli interressi di una persona privata.

In base all'articolo 16 paragrafo 1, gli Stati Schengen provvedono affinché la persona interessata sia informata dall'autorità competente della raccolta o del trattamento dei dati che la riguardano, conformemente alla legislazione nazionale20. L'articolo 16 paragrafo 2 prevede che, qualora i dati siano trasmessi tra Stati Schengen, ogni Stato Schengen può chiedere, conformemente alla propria legislazione nazionale, che lo Stato destinatario non informi la persona interessata senza il consenso preliminare dello Stato trasmittente.

Gli articoli 17, 18 e 20 regolano i diritti della persona interessata e prevedono in particolare che le sia riconosciuto il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione e di blocco e che possa, se del caso, far valere tali diritti per via legale.

Ogni persona ha il diritto di ottenere un risarcimento per i danni subiti a causa del trattamento illegale dei propri dati (art. 19). Disposizioni simili sono contenute anche nell'articolo 16 dell'Accordo del 24 settembre 200421 tra la Confederazione svizzera e l'Ufficio europeo di polizia e nell'Accordo di cooperazione tra la Svizzera e l'unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea Eurojust, sottoscritto il 27 novembre 2008.

16Cfr. consid. 24.

17Cfr. consid. 22 e 23.

18Cfr. consid. 25.

19Cfr. consid. 17 e 18.

20Cfr. consid. 27.

21 RS 0.360.268.2