Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/42: Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale · 26 pagine

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una soluzione logica per l'assistenza giudiziaria. In effetti, in questo settore la prassi non prevede che lo Stato richiesto fissi un termine di conservazione per lo Stato richiedente e, per di più, sarebbe molto difficile per lo Stato richiesto verificare che lo Stato richiedente rispetti il termine indicato. Se, tuttavia, in un caso particolare dovesse rivelarsi necessario fissare un termine di conservazione, lo Stato richiesto potrebbe farlo vincolando la concessione dell'assistenza a tale condizione. Secondo la legge sull'assistenza giudiziaria, infatti, la concessione dell'assistenza può essere subordinata a condizioni, che lo Stato richiedente è tenuto a rispettare (art. 80p AIMP);

- l'articolo 10 della decisione quadro può essere applicato direttamente. Lo scambio di

informazioni nell'ambito della cooperazione di polizia di Schengen sarà disciplinato dall'avamprogetto di legge federale sullo scambio di informazioni Schengen (LSIS)34, in base al quale le risposte alle richieste di informazioni devono essere redatte utilizzando un modulo. Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, ogni trasmissione di informazioni deve essere oggetto di una decisione comunicata all'Ufficio federale di giustizia (art. 5 dell'ordinanza del 24 febbraio 198235 sull'assistenza internazionale in materia penale). La trasmissione spontanea di informazioni deve essere registrata in un verbale (art. 67a cpv. 6 AIMP). Il principio dell'articolo 10 della decisione quadro risulta rispettato anche nel caso in cui una domanda di assistenza sia oggetto di esecuzione semplificata come da articolo 80c capoverso 2 AIMP, dato che la persona interessata deve fornire il proprio consenso;

- gli articoli 11 e 12 della decisione quadro sono direttamente applicabili e devono es-

sere interpretati sulla base dell'articolo 28, che disciplina il rapporto della decisione quadro con gli atti dell'UE adottati in precedenza. Tale interpretazione salvaguarda la dichiarazione congiunta della Svizzera e dell'Unione europea in merito all'articolo 23 capoverso 7 della Convenzione del 29 maggio 200036 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea. La nostra legislazione è conforme a queste disposizioni e dunque non è necessario alcun adattamento;

- gli articoli 13 e 14 della decisione quadro non possono essere applicati direttamente.

A livello federale, l'articolo 6 LPD disciplina la comunicazione transfrontaliera dei dati, senza tuttavia fare distinzioni per quanto riguarda il destinatario, sia esso in particolare uno Stato Schengen, uno Stato terzo, un organo internazionale o una persona privata. Tale disposizione non è dunque sufficiente a soddisfare i requisiti degli articoli 13 e 14 della decisione quadro ed è necessario procedere a una trasposizione. In questo contesto, per il concetto «organismo internazionale» (in tedesco «internationale Einrichtung») si è scelta l'espressione «organo internazionale» (in tedesco «internationales Organ») e per «privati» (in tedesco «nicht-öffentliche Stelle») «persone private» (in tedesco «private Person»), in base alla terminologia comunemente utilizzata in Svizzera;

- l'articolo 16 paragrafo 1 della decisione quadro non può essere applicato direttamen-

te. A livello federale, l'articolo 7a LPD stabilisce l'obbligo di informare la persona interessata soltanto se vengono raccolti dati sensibili o profili della personalità che la ri-

34 FF 2008 7809

35 Ordinanza del 24 febbraio 1982 sull’assistenza internazionale in materia penale, RS 351.11

36 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.360.268.1).