Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/42: Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale · 26 pagine
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L'obbligo d'informazione previsto dall'articolo 16 paragrafo 1 della decisione quadro è un principio generale di protezione dei dati, che non si applica esclusivamente alla cooperazione Schengen. Una trasposizione di tale norma all'insieme dei trattamenti effettuati dagli organi federali indipendentemente dal settore interessato permette di evitare lacune in relazione al principio d'informazione. Infatti, al momento della raccolta dei dati, non è sempre possibile determinare se tali dati saranno successivamente trasmessi all'estero nel quadro della cooperazione giudiziaria o di polizia istituita da Schengen. Inoltre, per la sicurezza del diritto, la portata dell'obbligo d'informazione degli organi federali non dovrebbe variare in funzione del settore in cui avviene la trasmissione. Tale soluzione consente per di più di eliminare le disposizioni previste nelle leggi settoriali applicabili agli ambiti del primo pilastro dell'Ue rilevanti per la cooperazione Schengen.
L'articolo 16 paragrafo 2 della decisione quadro rappresenta una norma specifica di Schengen, poiché prevede un'eccezione all'obbligo d'informare la persona interessata, quando lo Stato Schengen presso il quale i dati sono stati raccolti chiede all'autorità competente di non mettere la persona al corrente.
Visto quanto precede, il Consiglio federale propone di trasporre gli articoli 13, 14 e 16 paragrafo 2 della decisione quadro solamente in relazione alle comunicazioni di dati effettuate nel quadro della cooperazione istituita da Schengen e di trasporre l'articolo 4 paragrafo 3 e l'articolo 16 paragrafo 1 in relazione all'insieme dei trattamenti effettuati dagli organi federali.
6 Modifiche della legislazione
61 Scelte legislative
Nel contesto dei lavori preparatori, il Consiglio federale ha esaminato diverse soluzioni per trasporre la decisione quadro. Innanzitutto ha vagliato la possibilità di applicare tale normativa a tutti i trattamenti nazionali di dati effettuati dagli organi federali. Questa soluzione è stata parzialmente scartata, da un lato perché la maggior parte delle disposizioni della decisione quadro è già stata trasposta nella nostra legislazione, e dall'altro perché gli articoli 13, 14 e 16 paragrafo 2 sono norme specifiche di Schengen e non possono essere estese a tutti i trattamenti nazionali di dati da parte degli organi federali. Tuttavia, come indicato al punto 52, vi sono due principi della decisione quadro che dovrebbero essere oggetto di una trasposizione estesa.
Anche la possibilità di adottare una legislazione federale specifica che trasponga la decisione quadro nella sua totalità è stata esclusa, poiché avrebbe portato all'adozione di un atto legislativo supplementare, che si sarebbe limitato a ripetere i principi generali di protezione dei dati già fissati nella legge sulla protezione dei dati, in un settore che conta già un numero cospicuo di norme disseminate in diverse leggi.
È apparso altrettanto opportuno scartare la terza alternativa possibile, che consisteva nel creare una sezione specifica relativa alla comunicazione di dati personali nell'ambito della cooperazione Schengen all'interno della legge sulla protezione dei dati44, della legge sull'assistenza penale internazionale45 e del nuovo Codice svizzero di procedura penale46, dal
44 RS 235.1
45 RS 351.1
46 FF 2006 989