Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/42: Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale · 26 pagine

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sulla protezione dei dati e visto il nuovo tenore dell'articolo 9 LPD, l'articolo 14 capoverso 5 nuovo prevede che l'obbligo d'informazione possa essere limitato o rifiutato, facendo valere gli stessi motivi di cui all'articolo 9 capoversi 1, 3 e 4 LPD. Si tratta di un adeguamento formale.

Articolo 18a

L'articolo 18a disciplina l'obbligo d'informazione imposto agli organi federali e traspone i requisiti dell'articolo 16 paragrafo 1 della decisione quadro. Tale trasposizione, riguardante tutti i trattamenti di dati effettuati dagli organi federali, è resa necessaria dal fatto che non è sempre possibile determinare al momento della raccolta, quali dati possono successivamente essere oggetto di una comunicazione ai sensi della decisione quadro nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia di Schengen. L'applicazione generale dell'obbligo d'informazione a tutte le raccolte di dati personali permette di evitare lacune. L'articolo 18a capoverso 4 stabilisce, tuttavia, che l'obbligo d'informazione dell'organo federale decade se la persona interessata è già stata informata, se la registrazione o la comunicazione è espressamente prevista dalla legge (lett. a) oppure se l'obbligo d'informazione non può essere rispettato o esige mezzi sproporzionati (lett. b). Le eccezioni previste dal capoverso 4 lettere a e b corrispondono a quelle dell'articolo 7a capoverso 4 LPD e riducono notevolmente la portata dell'obbligo d'informazione. Tale è il caso, in particolare, dell'eccezione prevista dal capoverso 4 lettera a, poiché la maggior parte delle comunicazioni effettuate dagli organi federali si fonda su una base legale.

Secondo il capoverso 1, gli organi federali sono tenuti a informare la persona interessata di ogni raccolta di dati personali che la riguardano e non più solo in caso di raccolta di dati sensibili o di profili della personalità. Devono informare d'ufficio e in modo attivo la persona interessata di ogni trattamento di dati, indipendentemente dal fatto che si tratti di dati personali o di dati sensibili; la persona deve essere informata senza che lo debba richiedere espressamente49.

Attualmente l'obbligo degli organi federali di informare la persona interessata di ogni raccolta di dati che la riguardano si applica solo ai settori del primo pilastro dell'UE rilevanti per la cooperazione Schengen, cioè la legge sugli stranieri (art. 111e), la legge sull'asilo (art. 102d), la legge sulle armi (art. 32g), nonché la legge sugli stupefacenti (art. 18b).

Secondo il capoverso 2 lettera e, la persona interessata deve essere informata in particolare delle conseguenze legate al suo rifiuto di fornire i dati personali richiesti. Tale disposizione riprende la norma prevista dalle leggi applicabili ai settori del primo pilastro dell'UE rilevanti per la cooperazione Schengen50. L'articolo 24 capoverso 1 dell'ordinanza sulla protezione dei dati, che stabilisce la stessa norma, dovrà essere abrogato di conseguenza51.

Il capoverso 3 ha lo stesso tenore del capoverso 3 dell'articolo 7a LPD. Il capoverso 4 corrisponde al capoverso 4 dell'articolo 7a LPD.

49 Cfr. messaggio del 1° ottobre 2004 relativo agli accordi bilaterali II, FF 2004 5273, in particolare pag. 5542.

50 Cfr. art. 111e cpv. 2 lett. e della legge sugli stranieri, art. 102d cpv. 2 lett. d della legge sull'asilo, art. 32f cpv. 2 lett. d della legge sulle armi e art. 18b cpv. 2 della legge sugli stupefacenti, FF 2004 5273, in particolare pag. 5541.

51 RS 235.11