Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/42: Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale · 26 pagine
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ziario67. L'articolo 355g non costituisce una base legale per delegare l'esecuzione di un compito pubblico a una persona privata. Secondo il capoverso 1 lettera d numeri 2 e 3, i principi di proporzionalità e di finalità sono rispettati anche quando la comunicazione è indispensabile alla prevenzione e al perseguimento di un reato penale, all'esecuzione di una decisione penale, alla prevenzione di una immeditata e seria minaccia alla sicurezza pubblica o alla prevenzione di un grave pregiudizio ai diritti delle persone fisiche o giuridiche. In questo caso si tratta di condizioni alternative.
Il capoverso 2 prescrive che l'autorità competente debba comunicare i dati alla persona privata, vietandole di utilizzarli per finalità diverse da quelle stabilite dall'autorità.
625 Legge federale del …. sullo scambio di informazioni Schengen
Articolo 2 capoverso 3
Questa disposizione è stata modificata, facendo salvi i nuovi articoli 6bis, 6ter e 6quater.
Articolo 6bis
Secondo il capoverso 1, l'obbligo d'informare la persona interessata è disciplinato dagli articoli 18a e 18b LPD. In base al capoverso 2, l'autorità non deve informare la persona interessata, se lo Stato Schengen presso il quale sono stati raccolti i dati chiede espressamente di non metterla al corrente. Questa disposizione traspone i requisiti dell'articolo 16 paragrafo 2 della decisione quadro.
Articolo 6ter
L'articolo 6ter attua l'articolo 13 della decisione quadro, in base al quale gli Stati Schengen devono adottare disposizioni tali per cui i dati ricevuti da uno Stato Schengen possano essere comunicati a uno Stato terzo o a un organo internazionale, solo se sono soddisfatte determinate condizioni cumulative. Si tratta di una disposizione applicabile all'assistenza di polizia nel quadro degli accordi di associazione a Schengen. Questa norma è indirizzata alle autorità di perseguimento penale della Confederazione secondo l'articolo 3 dell'avamprogetto LSIS ed è applicabile nell'ipotesi in cui, sulla base di un accordo bilaterale concluso con la Svizzera, uno Stato terzo o un organo internazionale chieda alle autorità svizzere di comunicare dati personali ricevuti da un altro Stato Schengen.
Il tenore dell'articolo 6ter corrisponde in sostanza a quello dell'articolo 355f CP. Tuttavia, l'articolo 6ter non si applica nel caso in cui i dati personali ricevuti da uno Stato Schengen siano comunicati a uno Stato terzo per eseguire una decisione penale. Questo caso rientra, infatti, esclusivamente nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale. Per il resto si rimanda al commento relativo all'articolo 355f CP.
Articolo 6quater
L'articolo 6quater attua l'articolo 14 della decisione quadro, in base al quale gli Stati Schengen devono adottare disposizioni tali per cui i dati ricevuti da uno Stato Schengen possano essere comunicati a una persona privata, soltanto se sono soddisfatte determinate condizioni cumulative. Questa norma è indirizzata alle autorità di perseguimento penale della Confederazione, che hanno ricevuto dati personali da uno Stato Schengen nel quadro di un procedimento di assistenza di polizia e che intendono trasmetterli a una persona privata, per esem-
67 RS 955.0