Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/46: Rapporto esplicativo e avamprogetto relativi alla modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare per l'attuazione dell'articolo 123b della Costituzione federale sull'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile · 28 pagine
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ufficiali (tedesca, francese e italiana)40 e si determini il significato naturale dei termini utilizzati. Successivamente si può affinare tale prima interpretazione facendo capo all’interpretazione sistematica, che consente di evincere il senso della legge dal contesto giuridico, all’interpretazione storica, che permette di stabilire gli intenti del legislatore al momento dell’adozione del testo di legge, nonché al metodo teleologico, il quale parte dall’idea che ogni norma ha una finalità che ne rivela il senso41. Tali criteri vengono innanzitutto utilizzati dal giudice al momento di applicare la legge; restano tuttavia pertinenti anche nell’ambito dell’attuazione sebbene occorra adeguarli alla procedura specifica dell’adozione di una iniziativa popolare42. In tale contesto rivestono un’importanza particolare i dibattiti che precedono la votazione, come pure le dichiarazioni degli iniziativisti, del Consiglio federale o dei partiti politici.
Lo scopo di questo lavoro d’interpretazione è triplo: (1) determinare concetti chiari, (2) specificare i concetti imprecisi e (3) colmare eventuali lacune del testo costituzionale. Per le ultime due operazioni il Legislatore dispone di un certo margine d’apprezzamento.
3.3.2. Rispetto della Costituzione e del diritto internazionale
Di per sé il principio dell’imprescrittibilità non è incompatibile con il diritto internazionale pubblico. Per i reati più gravi come il genocidio, i crimini di guerra o gli atti di terrorismo, la maggior parte dei Paesi europei ha rinunciato alla prescrizione penale. In Svizzera l’imprescrittibilità è prevista espressamente dall’articolo 101 CP. Nel caso dei reati penali ordinari invece è necessaria una distinzione tra i Paesi il cui ordinamento giuridico si fonda sul Diritto romano e che dunque conoscono il principio della prescrizione penale43 e quelli che fanno invece riferimento al sistema del common law e quindi non conoscono prescrizione44.
Se l’introduzione dell’imprescrittibilità in quanto tale non pone alcun problema sul piano del diritto internazionale, non si può certo dire lo stesso per la sua applicazione temporale. Il principio della legalità, sancito dall’articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo45 (CEDU), s’oppone a che una persona sia condannata per un’azione o una omissione che al momento in cui fu commessa non costituiva reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non può neppure essere inflitta una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU) ha deciso che «tale articolo proibisce in via generale che si possano punire azioni divenute impunibili per effetto della prescrizione»; secondo la Corte, un tale modo di procedere sarebbe «contrario al principio della previsibilità inerente all’articolo 7 CEDU»46. In un’altra sentenza e in applicazione della medesima disposizione, la Corte EDU ha invece ammesso che termini di prescrizione più lunghi potevano essere applicati a reati che non erano ancora prescritti al momento dell’entrata in vigore della nuova legge47.
Ne discende che il presente avamprogetto risulterà compatibile con il diritto internazionale purché non preveda norme transitorie che permettano di punire reati ormai prescritti.
40 U. Häfelin/W. Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 6a ed., Zurigo, Basilea, Ginevra, 2005, pag. 32.
41 Cfr. J. Hurtado Pozo, op. cit. (nota 39), pag. 56 e la giurisprudenza citata.
42 Sul tema dell’interpretazione di un’iniziativa popolare cfr. anche DTF 121 I 334, consid. 2c.
43 Cfr. tuttavia n. 2.3: in alcuni Paesi che s’ispirano ai principi del diritto romano determinati reati del diritto penale ordinario sono imprescrittibili come ad es. i reati che hanno causato la morte in Austria, l’assassinio in Germania o l’eugenica e la clonazione riproduttiva in Francia.
44 Cfr. n. 2.3, in particolare le considerazioni riguardanti la Gran Bretagna.
45 RS 0.101.
46 Sentenza Kononov vs. Lettonia del 24 luglio 2008, par. 144 - 146; essendo stata la domanda di rinvio accettata, il caso è pendente dinnanzi la Grande Camera che si è riunita il 20 maggio 2009.
47 Corte EDU, sentenza Coëme e altri vs. Belgio del 22 giugno 2000, par. 149.