Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/46: Rapporto esplicativo e avamprogetto relativi alla modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare per l'attuazione dell'articolo 123b della Costituzione federale sull'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile · 28 pagine

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femmine) di età inferiore a 10 anni. Detta soluzione può certo sembrare iniqua per i maschi che iniziano il processo della pubertà dopo aver compiuto 10 anni, ma tale problema è insito nella determinazione di una media che, sistematicamente, avvantaggerà certuni e svantaggerà altri. In questo contesto occorre dunque accettare questa esigua disparità e dar la precedenza alla certezza giuridica62.

La pertinenza di tale risultato è corroborata dal fatto che, nell’ambito della DPMin, il Legislatore ha deciso di fissare la maggiore età penale a 10 anni. Orbene, la scelta di tale età era in parte legata a riflessioni sul passaggio dall’infanzia all’adolescenza, contraddistinto dall’inizio della pubertà; infatti in concomitanza con l’avvio di tale processo è stato possibile constatare un importante aumento della propensione a delinquere. Nel presente contesto meritano di essere rammentate le affermazioni di Hans Schultz che, anche se risalenti a diverso tempo fa conservano tutta la loro attualità63: «Dopo una breve tregua contraddistinta da uno sviluppo sereno delle attitudini fisiche e psichiche, la prepubertà, che dura approssimativamente fino all’età di 11 anni, sfocia in un periodo dello sviluppo globale caratterizzato da due eventi molto importanti: da un canto la rottura progressiva con il potere parentale attraverso la presa di coscienza di un’esistenza propria e, dall’altro, lo sbocciare della sessualità» (traduzione non ufficiale). Infine va sottolineato che i promotori dell’iniziativa hanno a più riprese dichiarato nei media che si trattava anzitutto di tutelare i bambini più piccoli poiché, secondo loro, gli adolescenti hanno maggiore coscienza dei limiti la cui violazione comporta il diritto di chiedere la riparazione del danno64, il che conferma la pertinenza della soluzione proposta. Fissare dunque nell’avamprogetto un’età di 10 anni non è soltanto conforme all’articolo 123b Cost., bensì anche logico dal punto di vista sistematico.

L’avamprogetto considera quindi che un fanciullo impubere è un bambino minore di 10 anni.

4.3. Specificare il concetto di «reato sessuale o di pornografia commesso su fanciulli»

È imperativo che tutte le autorità di perseguimento penale come pure la vittima e l’autore siano in grado di individuare in modo preciso i reati imprescrittibili. Come rilevato in precedenza, affidare all’autorità di perseguimento penale e giudiziaria la soluzione della questione comporterebbe un’incertezza giuridica difficilmente accettabile in diritto penale. Spetta dunque al legislatore federale risolvere tale problema. Come esposto al numero 4.2. anche in questo caso si darà la medesima rilevanza a ciascuna delle tre versioni ufficiali.

62 Cfr. anche le osservazioni del primo paragrafo in fine al presente numero.

63 H. Schultz, Einführung in den allgemeinen Teil des Strafrechts, 4a ed., Berna 1982, pag. 220.

64 Marche Blanche, Bilancio delle attività 2001 – 2008 (soltanto in francese), pag. 7, reperibile nel sito www.marcheblanche.ch; cfr. pure «Beweise hat man erst, wenn die Opfer sprechen (Delle prove si dispone soltanto quando le vittime parlano), in: Basler Zeitung del 10 ottobre 2008, ove il signor Alain Zogmal (giurista presso Marche Blanche) afferma: «Die Altergrenze muss vom Parlament in der Tat noch genau bestimmt werden. Heisst vor der Pubertät jünger als zehn, elf oder zwölf Jahre?» (Il Parlamento deve ancora stabilire con precisione il limite d’età. Cosa significa impubere? Prima dei dieci, undici o dodici anni?); «Les victimes ont besoin de plus de temps qu’on ne croit pour s’exprimer» (Per parlare le vittime necessitano di molto più tempo di quanto si pensi.), in: Le Temps del 21 ottobre 2008, ove la signora Christine Bussat (presidente di Marche Blanche) afferma: «Pour nous, il est important de ne pas tomber dans l’extrémisme, c’est pourquoi nous avons introduit cette notion. Une fille de 14 ans est plus consciente de ce qu’elle subit qu’un enfant de 5 ans, et aura rarement besoin de 30 ans pour porter plainte» (Riteniamo importante non cadere nell’estremismo, motivo per cui abbiamo introdotto questo concetto. Una ragazza di 14 anni ha maggiore coscienza di quanto subisce di un bambino di 5 anni e raramente le occorreranno 30 anni per sporgere denuncia.); «Marche Blanche ne transige pas», (Marche Blanche non transige.) in: La Liberté del 15 ottobre 2008, ove l’autore dell’articolo è del parere che «cette notion implique de toute façon que seuls les enfants sont concernés par l’initiative. Il n’y aura pas d’imprescriptibilité si la victime est un ou une adolescente» (tale concetto presuppone comunque che l’iniziativa si riferisca soltanto ai fanciulli. Non è prevista l’imprescrittibilità se la vittima è in età adolescenziale)