Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/46: Rapporto esplicativo e avamprogetto relativi alla modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare per l'attuazione dell'articolo 123b della Costituzione federale sull'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile · 28 pagine

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Occorrerà pure rammentare che l’imprescrittibilità dell’azione penale e della pena in diritto svizzero è prevista soltanto a titolo eccezionale e per i reati più gravi65.

Per designare i reati ai quali si applicherà l’imprescrittibilità, l’articolo 123b Cost. utilizza le definizioni «sexuelle oder pornografischer Straftaten an Kindern» in tedesco, «actes punissables d’ordre sexuel ou pornographique sur un enfant» in francese e «reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli» in italiano. Tale terminologia non corrisponde ad alcun reato in particolare, ma si riferisce a concetti sanciti dal Codice penale. Definendo tali concetti, sarà possibile allestire un elenco dei reati imprescrittibili:

- il concetto di «atto sessuale» figura in numerose disposizioni del Codice penale (ad es.

art. 187, 188, 189, 191, 192, 193 e 198 CP). Trattasi di atti commessi sul corpo umano volti a eccitare o a soddisfare l’istinto sessuale di almeno uno dei partecipanti. L’atto deve essere oggettivamente e indiscutibilmente di carattere sessuale nonché essere di una certa gravità66. Può in particolare prendere le forme seguenti67: il coito, la penetrazione orale o anale, l’introduzione di oggetti nella vagina o nell’ano, lo strofinamento del proprio organo sessuale contro gli organi sessuali o il petto della vittima, i toccamenti dell’organo sessuale o del petto della vittima, il palpare in modo prolungato e con insistenza le parti genitali della vittima attraverso i vestiti, afferrare in modo percettibile o persistente il petto della vittima sotto gli abiti, baciare con la lingua, stringere insistentemente la vittima allo scopo di premere i propri organi genitali contro il suo corpo. Alcune disposizioni non prevedono neppure il contatto diretto tra l’autore e la vittima (segnatamente gli art. 187 cpv. 1 secondo e terzo periodo e 198 CP). In questi casi può essere punibile il fatto di costringere la vittima a compiere atti sessuali su sé stessa o metterla di fronte a un atto sessuale;

- il concetto di «acte d’ordre sexuel sur un enfant» nella versione in lingua francese è

identico a quello dell’articolo 187 numero 1 primo periodo CP. Tale disposizione si applica unicamente in caso di contatto fisico tra l’autore e la vittima68. In tedesco e in italiano invece non è data l’equivalenza tra l’articolo 123b Cost. e l’articolo 187 numero 1 primo periodo CP. Infatti, la terminologia della disposizione costituzionale («sexuelle Straftaten an Kindern» e «reati sessuali su fanciulli») diverge da quella della disposizione penale («eine sexuelle Handlung mit einem Kind vornehmen» e «atto sessuale con una persona minore»). Da questa differenza è possibile desumere che l’articolo 123b Cost. non intende limitare l’imprescrittibilità ai reati che implicano un contatto fisico tra l’autore e la vittima come invece potrebbe far intendere il francese;

- il concetto di «reato di pornografia» non è previsto dal diritto penale. Il Codice penale

punisce per contro la pornografia (art. 197 CP) e in particolare il rendere accessibile rappresentazioni pornografiche a persone minori di 16 anni, nonché la fabbricazione o la diffusione di rappresentazioni vertenti su atti sessuali con fanciulli, animali, escrementi umani o atti violenti. La circostanza che l’articolo 123b Cost. si riferisca esplicitamente ai reati di pornografia, secondo noi, non mira a includere i comportamenti di cui all’articolo 197 CP, bensì piuttosto a sottolineare che deve poter essere perseguito a vita chiunque commetta reati sessuali nell’ambito di produzioni di carattere pornografico. Le dichiarazioni degli iniziativisti sembrano confermare tale interpretazione69.

65 Cfr. n. 2.1.

66 B. Corboz, Les infractions en droit suisse, Berna 2002, pag. 719 seg.

67 P. Maier, in: M. A. Niggli/H. Wiprächtiger (ed.), Basler Kommentar zum Strafrecht, 2a ed., Basilea, Ginevra, Monaco di Baviera 2007, n. 10 ad art. 187.

68 P. Maier, op. cit. (nota 67), n. 9 ad art. 187 e i rif. citati.

69 Cfr. Basler Zeitung del 10 ottobre 2008 (nota 64), ove Christine Bussat afferma: «Die Initiative stellt den sexuellen Missbrauch und die Herstellung und den Vertrieb von kinderpornografischen Bildern und Filmen ins Zentrum. Ob der Konsum nicht mehr verjähren soll, wird das Parlament entscheiden, wenn die Initiative angenommen ist» (L’iniziativa è imperniata sull’abuso sessuale