Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/46: Rapporto esplicativo e avamprogetto relativi alla modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare per l'attuazione dell'articolo 123b della Costituzione federale sull'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile · 28 pagine

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Questa breve panoramica dimostra che il disciplinamento attualmente previsto dal diritto penale minorile tiene già ampiamente conto dell’interesse della vittima a disporre di più tempo in caso di abusi sessuali, pur mantenendo nel contempo l’impostazione molto diversa rispetto al diritto penale degli adulti. L’articolo 36 DPMin sembra dunque soddisfare a sufficienza le condizioni dell’articolo 123b Cost.; è quindi inutile prevedere un regime di imprescrittibilità nel diritto penale minorile.

4.5. L’imprescrittibilità dell’azione penale e della pena

L’articolo 123b Cost. esige l’imprescrittibilità dell’azione penale e della pena. Come illustrato in precedenza questo istituto era già previsto dall’articolo 101 CP per i reati più gravi (genocidio, crimini di guerra e atti di terrorismo). L’avamprogetto andrà dunque a completare l’elenco dei reati imprescrittibili con quelli menzionati al numero 4.3.

4.6. La disposizione transitoria (effetto retroattivo)

Il divieto di retroattività della legge penale significa che ogni atto va giudicato conformemente alla legge vigente al momento in cui è stato commesso il reato. In altre parole, una legge penale non può avere effetto retroattivo su comportamenti tenuti prima della sua entrata in vigore. Tale principio viene relativizzato da un altro principio di diritto, ossia quello della lex mitior, che garantisce all’imputato l’applicazione della legge a lui più favorevole in caso di conflitto positivo82. Nell’ambito particolare della prescrizione, il principio della lex mitior è espressamente sancito dall’articolo 389 CP, che prevede che l’applicazione di un nuovo termine di prescrizione a un fatto verificatosi prima dell’entrata in vigore di tale termine è possibile soltanto se più favorevole all’autore. Il Legislatore può tuttavia derogare a tale regola prevedendolo espressamente nella legge (art. 389 cpv. 1 prima parte del periodo CP), come ha effettivamente fatto agli articoli 97 capoverso 4 e 101 capoverso 3 CP83. In questi due casi ha deciso di applicare termini di prescrizione più lunghi (dunque più sfavorevoli all’imputato) ai reati non caduti in prescrizione all’entrata in vigore del nuovo disciplinamento. La giurisprudenza e la dottrina sono tuttavia unanimemente del parere che tale possibilità non può in alcun caso venir estesa a reati già prescritti al momento dell’entrata in vigore di una nuova legge84. Questo parere è pure stato recentemente confermato dalla Corte EDU85.

82 J. Hurtado Pozo, in: R. Roth/L. Moreillon (ed.), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Basilea 2009, n. 40 ad art. 1.

83 M. Killias/A. Kuhn/N. Dongois/M. Aebi, Précis de Droit pénal général, Berna 2008, n. 1638, sono del parere che tali decisioni siano incostituzionali.

84 Cfr. in particolare J. Hurtado Pozo, op. cit. (nota 39), pag. 102: «[…] la renaissance de l’action pénale anéantie par la prescription serait contraire au principe de la légalité; […]» ([…]riattivare dell’azione penale resa impossibile a causa della prescrizione sarebbe contrario al principio della legalità); Killias/A. Kuhn/N. Dongois/M. Aebi, op. cit. (nota 83), pag. 303 seg.: «[…] même les adeptes de la nature procédurale de la prescription admettent qu’une éventuelle suppression ou prolongation des délais ne pourrait jamais conduire à la restauration de la punissabilité d’un acte dont la prescription serait acquise sous l’ancien droit.» ([…] persino i fautori del carattere procedurale della prescrizione ammettono che un’eventuale soppressione o proroga dei termini non potrebbe in alcun caso ripristinare la punibilità di un atto la cui prescrizione è stata sancita dal diritto anteriore); A. R. Ziegler/C. Bergmann, in: R. Roth/L. Moreillon (ed.), Code pénal I, art. 1-

110 CP, Basilea 2009, n. 44 ad art. 101: «En tous les cas, CP 101 ne saurait être appliqué aux crimes dont la prescription était déjà acquise lors de l’entrée en vigueur du principe d’imprescriptibilité dans notre droit pénal». (L’articolo 101 CP non potrebbe in alcun caso applicarsi a crimini la cui prescrizione fosse già subentrata al momento dell’entrata in vigore del principio dell’imprescrittibilità nel nostro diritto penale); DTF 129 IV 49, consid. 5.1: «Da die neuen Bestimmungen betreffend die Verfolgungsverjährung nach der Ausfällung des vorliegend angefochtenen Urteils […] getreten sind, hatte die Vorinstanz keinen Anlass, die Frage der Anwendbarkeit des neuen Verjährungsrechts zu prüfen» (Visto che le nuove disposizioni riguardanti la prescrizione del perseguimento sono entrate in vigore dopo che è stata pronunciata