Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/46: Rapporto esplicativo e avamprogetto relativi alla modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare per l'attuazione dell'articolo 123b della Costituzione federale sull'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile · 28 pagine

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1. Situazione iniziale

1.1. Iniziativa popolare «Per l’imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile»

Il 30 novembre 2008, la maggioranza di Popolo (51,9 %) e Cantoni (20) ha accettato l’iniziativa popolare «Per l’imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile» (iniziativa sull’imprescrittibilità). La Costituzione federale (Cost.) è stata conseguentemente completata con un nuovo articolo 123b che recita:

Art. 123b

Imprescrittibilità L’azione penale e la pena per i reati sessuali o di pornografia dell’azione penale e della commessi su fanciulli impuberi sono imprescrittibili.

pena per gli autori di reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi

Conformemente agli articoli 195 Cost. e 15 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici1, la nuova disposizione è entrata in vigore il giorno della votazione popolare, ossia il 30 novembre 2008.

In vista della votazione, il Consiglio federale e il Parlamento avevano combattuto tale iniziativa raccomandando di respingerla. In sostanza sostenevano che l’imprescrittibilità esulasse dall’ambito dello scopo prefisso e che il testo costituzionale in questione contenesse concetti troppo imprecisi, pur ammettendo che i termini di prescrizione dell’azione penale come previsti dall’articolo 97 capoverso 2 del Codice penale2 (CP) sono troppo brevi. Nell’ambito di un controprogetto indiretto hanno dunque proposto di prorogare i termini di prescrizione dell’azione penale per gravi reati sessuali e violenti su fanciulli minori di 16 anni3.

1.2. Il controprogetto indiretto: breve istoriato

Lo strumento del controprogetto indiretto nasce da considerazioni pratiche: non è previsto né dalla Costituzione né dalla legislazione, il che consente una certa flessibilità. In linea di principio, il Consiglio federale è tenuto a porre in vigore una legge adottata dal Parlamento. Dispone di un certo margine di manovra soltanto per quanto concerne la data dell’entrata in vigore. Nel caso di un controprogetto indiretto sono tuttavia possibili delle deroghe a tale principio, poiché il Costituente può intervenire tra il momento dell’approvazione della legge e quello della sua eventuale messa in vigore.

Il controprogetto indiretto, adottato dal Parlamento il 13 giugno 20084, avrebbe dovuto entrare in vigore nel caso in cui l’iniziativa popolare fosse stata respinta in votazione popolare. Il Popolo si è invece pronunciato in favore dell’iniziativa. Si pone dunque il quesito se il controprogetto va comunque posto in vigore o se va semplicemente accantonato considerato il risultato della votazione. Una situazione identica o simile non si era mai

1 RS 161.1.

2 RS 311.0.

3 Cfr. Messaggio del 27 giugno 2007 concernente l’iniziativa popolare «Per l’imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile» e la legge federale sulla prescrizione dell’azione penale in caso di reati commessi su fanciulli (modifica del Codice penale e del Codice penale militare), FF 2007 4931, come pure le deliberazioni del Consiglio nazionale (Boll. Uff. 2008 N 123) e del Consiglio degli Stati (Boll. Uff. 2008 S 349).

4 Boll. Uff. 2008 N 1025, Boll. Uff. 2008 S 533. Il testo del controprogetto è stato pubblicato nel FF 2008 4593.