Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/46: Rapporto esplicativo e avamprogetto relativi alla modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare per l'attuazione dell'articolo 123b della Costituzione federale sull'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile · 28 pagine
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3.3.3. Rispetto della coesione e dell’ordinamento giuridico svizzero
In linea di principio una nuova disposizione costituzionale non interessa mai soltanto un ambito. Può, per un «effetto di riflesso», comportare conseguenze più ampie di quelle inizialmente previste. L’attuazione dell’articolo 123b Cost. non fa eccezione e può coinvolgere i testi legislativi seguenti:
Codice delle obbligazioni48 (CO)
L’articolo 60 capoverso 2 CO prevede che i termini di prescrizione dell’azione penale si applicano all’azione di risarcimento o di riparazione se sono più lunghi di quelli previsti all’articolo 60 capoverso 1 CO. L’applicazione di questa disposizione implica che la vittima di un reato imprescrittibile potrebbe chiedere vita natural durante all’autore la riparazione del danno subito. Occorrerà esaminare l’opportunità di tale soluzione.
Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV)49
L’articolo 25 capoverso 2 LAV prevede che la vittima di un reato può presentare la domanda di indennizzo o di riparazione morale fino al compimento dei 25 anni di età per i reati di cui all’articolo 97 capoverso 2 CP e dell’articolo 55 capoverso 2 CPM, come pure per omicidio tentato ai danni di giovani di età inferiore ai 16 anni. Occorrerà dunque stabilire se tali rinvii saranno ancora opportuni una volta introdotta l’imprescrittibilità di determinati reati.
Disposizioni sulla registrazione delle sentenze e delle pene eseguite
L’introduzione dell’imprescrittibilità dell’azione penale e della pena solleva il quesito se, nella legislazione attuale, un condannato che ha scontato la pena è tutelato a sufficienza contro il rischio – molto ipotetico – che un procedimento venga avviato per i medesimi fatti o che un terzo affermi che l’interessato non ha mai scontato la sua pena. Spetta innanzitutto al condannato conservare i documenti relativi al caso penale che lo ha visto coinvolto (decisione di non luogo a procedere, sentenza di condanna o assoluzione, documenti comprovanti che una pena o una misura è stata eseguita). Nel caso in cui non dispone più di tali documenti, le autorità di perseguimento penale e d’esecuzione delle pene e delle misure devono poter rimediare all’assenza di tali documenti garantendo una conservazione adeguata delle informazioni relative ai casi penali. A priori, si potrebbe pensare che il casellario giudiziale dia la possibilità di stabilire se una persona abbia subito una condanna e scontato la sua pena o misura. Non è così. In realtà, oltre al fatto che le iscrizioni nel casellario giudiziale in linea di principio durano meno dei termini di prescrizione, il casellario giudiziale non contiene alcuna informazione in merito ai fatti principali su cui si fonda la sentenza (come il nome della vittima, il luogo ove è stato commesso il reato, ecc.) o all’esecuzione della pena o della misura. Orbene, soltanto dette informazioni consentirebbero di dimostrare che la sentenza registrata riguarda effettivamente il caso che un’autorità o un terzo auspicano far perseguire o eseguire (nuovamente). Nell’ambito della revisione totale delle disposizioni in materia di casellario giudiziale50, s’intende esaminare se non sia il caso di concedere almeno alle autorità penali un diritto d’accesso illimitato nel tempo ai dati del casellario giudiziale. Tale soluzione faciliterebbe il reperimento di vecchie sentenze, ma non sarebbe di per sé sufficiente; spetta innanzitutto ai Cantoni verificare che la loro legislazione in materia di conservazione degli incarti permetta di comprovare in ogni istante che una persona è stata giudicata e che la pena o la misura inflitta è stata effettivamente eseguita.
48 RS 220.
49 RS 312.5.
50 Messaggio del 23 gennaio 2008 sul programma di legislatura 2007 - 2011, FF 2008 597, pag. 665.