Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/46: Rapporto esplicativo e avamprogetto relativi alla modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare per l'attuazione dell'articolo 123b della Costituzione federale sull'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile · 28 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo
Da queste riflessioni teoriche emergono tre ipotesi: (1) il reato è stato commesso prima del 30 novembre 2008 ed era già prescritto quel giorno in virtù del diritto applicabile al momento dei fatti, (2) il reato è stato commesso prima del 30 novembre 2008, ma non era ancora prescritto quel giorno in virtù del diritto applicabile al momento dei fatti e (3) il reato è stato commesso dopo il 30 novembre 2008. Nel primo caso, come appena spiegato, il reato è definitivamente prescritto e la sua punibilità non può venir ripristinata retroattivamente. Nel secondo caso il Legislatore può, fondandosi sull’articolo 389 CP, applicare l’imprescrittibilità ai reati che non erano ancora prescritti il giorno dell’entrata in vigore della modifica. Nel terzo caso infine non vi è dubbio che il reato è imprescrittibile. L’unico margine di manovra di cui dispone il Legislatore riguarda dunque il secondo caso, e si pone il quesito se il Costituente, sebbene l’articolo 123b Cost. resti silente a tal proposito, partiva dal presupposto che anche i reati commessi prima del 30 novembre 2008 siano imprescrittibili. Tenuto conto del fatto che, nelle precedenti revisioni dei termini di prescrizione dell’azione penale per i reati sessuali commessi su fanciulli, il Legislatore ha sistematicamente previsto una disposizione transitoria che si scosta dal principio della lex mitior e contro la quale non è stato lanciato il referendum, si può presumere che i cittadini sono a favore di tale soluzione. In una votazione tanto sensibile è legittimo considerare il «sì» uscito dalle urne come l’auspicio della popolazione di vedere l’imprescrittibilità applicata al maggior numero di casi possibile sul piano temporale. Il Legislatore ha il compito di rispettare tale volontà tenendo però anche conto delle norme costituzionali.
Alla luce di queste considerazioni, la legge deve dunque sancire espressamente che l’imprescrittibilità si applica anche ai reati commessi prima del 30 novembre 2008 se non erano ancora caduti in prescrizione secondo il diritto vigente all’epoca. In tal modo, anche la mozione citata del gruppo UDC86 si vedrebbe integralmente adempiuta.
4.7. Perseguimento su querela di parte dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età
Come sottolineato a più riprese, la proroga della prescrizione penale tiene anzitutto conto delle necessità della vittima, poiché sporgere denuncia penale fa parte del processo terapeutico ed esprime la volontà di far condannare l’autore dei reati. Dal momento che i reati contro l’integrità sessuale sono perseguibili d’ufficio, è tuttavia ipotizzabile che un procedimento penale venga aperto in seguito a una denuncia non necessariamente presentata dalla vittima. La vittima che non si sente pronta o ha definitivamente rinunciato a denunciare gli abusi può perciò trovarsi coinvolta in un procedimento penale contro la sua volontà. Di conseguenza va chiarito se occorre consentire alla vittima, trascorso un certo lasso di tempo, di impedire l’apertura di un’istruzione penale su iniziativa delle autorità o di terzi.
La questione è già stata affrontata nel 2000 nell’ambito della revisione dei termini di prescrizione per reati contro l’integrità sessuale87. Il Consiglio federale era giunto alla conclusione che, per svariati motivi, non era opportuno concedere un simile diritto potestativo. Innanzitutto perché, sotto il profilo dell’interesse pubblico e della tutela dell’ordine pubblico, è problematico prevedere la possibilità di impedire il perseguimento d’ufficio di reati gravi già dopo breve tempo. Inoltre, una simile normativa potrebbe comportare gravi ingiustizie qualora, in presenza di due reati della stessa natura, per uno fosse avviato un procedimento penale al termine del quale è inflitta una pena detentiva (reclusione) e per l’altro non fosse invece aperto alcun procedimento. Infine, le vittime di tali reati possono tutelarsi a sufficienza dal rischio di essere nuovamente traumatizzate loro
la sentenza impugnata […] l’autorità inferiore non era tenuta a esaminare la questione dell’applicabilità del nuovo diritto in materia di prescrizione).
85 Cfr. n. 3.3.2 e la nota 46.
86 Cfr. n. 2.2 e la nota 23.
87 FF 2000 2609 (nota 24), pag. 2632 seg.