Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/46: Rapporto esplicativo e avamprogetto relativi alla modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare per l'attuazione dell'articolo 123b della Costituzione federale sull'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile · 28 pagine

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Roth-Bernasconi73 prevede comunque di integrare tale fattispecie nell’elenco dei reati soggetti a un termine di prescrizione più lungo ai sensi dell’articolo 97 capoverso 2 CP;

- articolo 182 CP (tratta di esseri umani): in questo caso l’autore sfrutta sessualmente dei fanciulli senza però commettere atti sessuali su di loro. Inoltre, dopo la revisione del 2006, tale norma penale non protegge più soltanto l’autodeterminazione sessuale dell’interessato, bensì anche quella in materia di lavoro e di prelievo di organi74. Ecco perché non figura ormai più nel titolo quinto bensì nel titolo quarto del Codice penale. L’articolo 182 CP non rientra dunque nell’ambito che l’articolo 123b Cost. intende disciplinare. In tale contesto va precisato che la persona che paga per ottenere prestazioni sessuali da un fanciullo è punibile secondo l’articolo 187 numero 1 CP e potrà dunque essere perseguito a vita;

- articolo 187 numero 3 CP (atti sessuali con fanciulli minori di 16 anni se l’autore non aveva ancora compiuto 20 anni o aveva contratto matrimonio o un’unione domestica registrata con la vittima): in questo capoverso sono elencati i casi per i quali il Legislatore ha ritenuto inesistente il pericolo di compromettere lo sviluppo sessuale75 per cui il giudice può prescindere dal pronunciare una pena. In un siffatto caso sarebbe illogico consentire il perseguimento a vita di questo tipo di reato; se la vittima ha deciso di convolare a nozze o contrarre un’unione domestica registrata con l’autore non vi è manifestamente più la necessità di pronunciare una sanzione. Si tratta inoltre di un caso d’esigua gravità;

- articolo 187 numero 4 CP (atti sessuali con fanciulli minori di 16 anni se l’autore ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno 16 anni): si tratta di un caso di negligenza per il quale è prevista una pena meno severa che per gli atti di cui all’articolo 187 numero 1 CP. Inoltre tale disposizione non entrerà sicuramente mai in linea di conto nel caso in cui la vittima ha meno di 10 anni. Infatti mal si comprende come un autore possa sostenere d’aver ritenuto che la sua vittima avesse almeno 16 anni benché ne avesse meno di 10;

- articolo 188 CP (atti sessuali con persone dipendenti): conformemente all’avamprogetto, soltanto i fanciulli minori di 10 anni possono perseguire in ogni istante la persona che ha abusato di loro; di conseguenza questa fattispecie – applicabile soltanto a minorenni di età superiore ai 16 anni – non può evidentemente essere imprescrittibile;

- articolo 194 CP (esibizionismo): l’esibizionismo consiste nel mostrare intenzionalmente ad altri le parti intime per moventi di carattere sessuale. Si tratta di un delitto di lieve gravità perseguito soltanto a querela di parte76;

- articolo 195 CP (promovimento della prostituzione): per analogia con quanto illustrato in relazione all’articolo 182 CP, l’autore di tale reato sfrutta le attività sessuali di un fanciullo con terzi senza commettere egli stesso atti sessuali su di esso. Non può dunque venir perseguito a vita ai sensi dell’articolo 123b Cost. D’altro canto va però sottolineato che la persona che, in un tale contesto, paga per ottenere prestazioni sessuali da un fanciullo commette un reato ai sensi dell’articolo 187 numero 1 primo periodo CP e potrà dunque essere perseguito a vita;

- articolo 197 CP (pornografia): a tal proposito si rinvia ai motivi per i quali, in questo caso, il controprogetto77 non prevedeva un’estensione del termine di prescrizione: «Questa

73 Cfr. n. 2.2.

74 Messaggio dell’11 marzo 2005 sull’approvazione del Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia come pure la corrispondente modifica della disposizione penale sulla tratta di esseri umani (FF 2005 2513, 2539); V. Delnon/B. Rüdy, op. cit. (nota 67), n. 6 segg. ad art. 182; S. Trechsel e altri, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo San Gallo 2008, n. 1 ad art. 182.

75 P. Maier, op. cit. (nota 67), n. 18 ad art. 187.

76 Cfr. anche FF 2000 2609 (nota 24), pag. 2629.