Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/46: Rapporto esplicativo e avamprogetto relativi alla modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare per l'attuazione dell'articolo 123b della Costituzione federale sull'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile · 28 pagine

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4. Interpretazione dell’articolo 123b Cost. e presentazione dell’avamprogetto

4.1. Collocazione sistematica nel diritto penale

Come menzionato in precedenza51, il diritto penale svizzero prevede già l’imprescrittibilità dell’azione penale e della pena. Tale regime derogatorio è sancito dagli articoli 101 CP e 59 CPM. In termini sistematici, queste due disposizioni costituiscono l’alveo naturale per l’attuazione dell’articolo 123b Cost. È ben vero che qualche obiezione potrebbe venir sollevata sul fatto che dei reati di diritto penale ordinario siano inseriti nella medesima disposizione in cui figurano reati di carattere internazionale (genocidio, crimini di guerra, atti di terrorismo), inducendo a pensare che tali crimini vengano equiparati. Tale assimilazione è tuttavia soltanto apparente; i crimini menzionati restano ovviamente i reati più gravi in Svizzera, segnatamente poiché è comminata la reclusione a vita, gli atti preparatori a tali reati sono già punibili (art. 260bis CP) e vi è la possibilità di perseguirli in modo quasi universale (art. 6 e 7 CP). Per tali motivi, non è necessario trattare l’imprescrittibilità dei reati contro l’integrità sessuale dei fanciulli altrove che all’articolo 101 CP. Il presente avamprogetto prevede dunque di completare l’articolo 101 capoverso 1 CP integrandovi una nuova lettera d, nella quale figureranno i reati imprescrittibili ai sensi dell’articolo 123b Cost.

Come esposto in precedenza, una modifica dell’articolo 101 CP è attualmente dinnanzi al secondo Consiglio nell’ambito dell’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale52. Tale modifica implicherebbe segnatamente l’aggiunta di una nuova lettera d all’articolo 101 capoverso 1 CP53. Se tale disegno di legge venisse adottato dal Parlamento senza alcuna modifica, la lettera d si troverebbe essere già utilizzata e per il presente avamprogetto occorrerebbe passare alla lettera e. Si rinuncia tuttavia ad anticipare l’eventuale approvazione di tale disegno, preferendo fondarsi sul diritto attualmente in vigore. All’occorrenza sarà possibile procedere agli adeguamenti formali in un secondo tempo.

4.2. Specificare il concetto di «fanciulli impuberi»

A titolo preliminare occorre rammentare i motivi per i quali l’avamprogetto non può semplicemente riprendere tale concetto, che, essendo sconosciuto nell’ordinamento giuridico svizzero, potrebbe venir interpretato in modo diverso a seconda dell’autorità chiamata ad applicarlo. Detto altrimenti, tale concetto potrebbe, da un canto, cagionare grande incertezza giuridica nel nostro Paese (sia nella vittima sia nell’autore) e, dall’altro, comportare disparità di trattamento rilevanti. Inoltre, le autorità di perseguimento penale avrebbero quasi certamente molte difficoltà a dimostrare che la vittima era impubere al momento dei fatti. Anzi, è addirittura presumibile che tali sforzi siano destinati a fallire per mancanza di prove sufficienti. Ne conseguirebbe l’applicazione dei termini ordinari di prescrizione (in dubio pro reo) e, nel caso in cui la denuncia fosse sporta molto tardivamente, una decisione di non luogo a procedere dovuta alla prescrizione. Per tutti questi motivi è necessario iscrivere nella legge d’attuazione un criterio chiaro e facilmente applicabile, ossia l’età della vittima al momento dei fatti di rilevanza penale. Tale età dipenderà da come s’intende interpretare il concetto di fanciullo impubere. È ben vero che un criterio fondato sull’età implica sempre un certo schematismo che potrebbe ostacolare una vera eguaglianza materiale. Va tuttavia rammentato che questo tipo di semplificazione non è di per sé contraria al divieto dell’arbitrio né al principio della parità di trattamento sotto il punto di vista dell’articolo 8 capoverso 2 Cost.54. D’altronde, il principio di legalità in materia di norme penali richiede criteri sufficientemente chiari e incontestabili.

51 Cfr. n. 3.3.2.

52 Cfr. n. 2.1.

53 FF 2008 3395.

54 Cfr. per analogia l’ammissibilità dell’età limite per esercitare la professione di notaio DTF 124 I 297, consid. 4c, bb.