Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/46: Rapporto esplicativo e avamprogetto relativi alla modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare per l'attuazione dell'articolo 123b della Costituzione federale sull'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile · 28 pagine
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maggiorenni. Ai minori eventualmente colpevoli di atti gravi come quelli elencati da questa disposizione si applica l’articolo 36 capoverso 1 DPMin, che per tali crimini prevede un termine di prescrizione di cinque anni. Tale soluzione rispecchia d’altronde lo spirito dell’articolo 26 dello Statuto di Roma, secondo il quale la Corte non ha competenza nei confronti di una persona che, al momento della perpetrazione del crimine, non aveva ancora compiuto i 18 anni16.
2.2. Altri oggetti in materia di prescrizione penale
Il 20 marzo 2009, il Consiglio nazionale ha deciso di togliere di ruolo l’iniziativa parlamentare Glasson17, il cui obiettivo era di rendere la criminalità organizzata contro i fanciulli un crimine contro l’umanità da considerarsi dunque reato imprescrittibile ai sensi dell’articolo 101 CP. Con questa decisione il Consiglio nazionale ha seguito la propria Commissione degli affari giuridici, che ha ritenuto gli obbiettivi di tale iniziativa parlamentare in gran parte conseguiti o inseriti in futuri progetti di legge. La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-CN) ha altresì fatto notare che l’obbiettivo dell’iniziativa parlamentare, ossia di poter perseguire la criminalità organizzata contro i minorenni in ogni momento, sarà esaminato nel corso dell’attuazione dell’iniziativa «Per l’imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile»18.
Il 25 ottobre 2007, il Consiglio d’Europa ha adottato la Convenzione per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali. Sinora è stata firmata da una trentina di Paesi ed entrerà in vigore non appena cinque Stati l’avranno ratificata. Il 24 aprile 2009, il DFGP ha avviato un’indagine conoscitiva presso i Cantoni per appurare se siano o meno favorevoli alla firma di tale nuova Convenzione19, che dagli Stati contraenti non esige soltanto di rendere punibili lo sfruttamento e gli abusi sessuali ai danni dei bambini, bensì, con l’articolo 33, di adottare le misure legislative necessarie affinché il termine di prescrizione per i reati di cui agli articoli 18 (abuso sessuale), 19 capoverso 1 lettere a - b (reati riguardanti la prostituzione infantile) e 21 capoverso 1 lettere a - b (reati riguardanti la partecipazione di un bambino a spettacoli pornografici) della Convenzione continui a decorrere per un periodo sufficientemente lungo, al fine di consentire l’avvio effettivo del perseguimento penale dopo che la vittima ha compiuto la maggiore età. Sebbene l’attuazione dell’articolo 123b Cost. non sia tesa a integrare le eventuali modifiche del diritto penale svizzero risultanti da tale Convenzione, occorrerà comunque fare attenzione a non creare una situazione manifestamente in contraddizione con quest’ultima.
Il 16 marzo 2009, la CAG-CN ha posto in consultazione un avamprogetto completo di rapporto esplicativo20, attuando in tal modo l’iniziativa parlamentare Roth-Bernasconi21. Oltre all’introduzione di un nuovo articolo 122a CP, che punisce espressamente la mutilazione genitale femminile, l’avamprogetto prevede di modificare l’articolo 97 capoverso 2 CP affinché il termine di prescrizione più lungo previsto da questa disposizione si applichi anche al reato di cui all’articolo 122a CP. La CAG-CN non ha tuttavia specificato se l’articolo 123b
16 Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17 luglio 1998, RS 0.312.1; per una presentazione più particolareggiata concernente tale soluzione, cfr. il messaggio del 15 novembre 2000 concernente lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, la legge federale sulla cooperazione con la Corte penale internazionale e una revisione del diritto penale, FF 2001 311 pag. 415.
17 Iniziativa parlamentare Glasson (03.430; La criminalità organizzata contro fanciulli è un crimine contro l’umanità).
18 Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 13 febbraio 2009 riguardante l’iniziativa parlamentare Glasson (03.430).
19 Comunicato stampa del DFGP del 24 aprile 2009, reperibile all’indirizzo: http://www.bj.admin.ch/bj/it/home/dokumentation/medieninformationen/2009/ref_2009-04-24.html.
20 Detti documenti sono reperibili sul sito: www.bj.admin.ch/bj/it/home/themen/kriminalitaet/gesetzgebung/genitalverstuemmelung.html.
21 Iniziativa parlamentare Roth-Bernasconi (05.404; Divieto di compiere mutilazioni sessuali).