Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/46: Rapporto esplicativo e avamprogetto relativi alla modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare per l'attuazione dell'articolo 123b della Costituzione federale sull'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile · 28 pagine

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Ne emerge chiaramente che il presente avamprogetto non crea alcuno squilibrio sostanziale in seno al sistema attuale. Infatti, alla stregua del diritto in vigore, anche l’avamprogetto tutela in modo specifico i fanciulli tra gli 0 e 10 anni. Non fa dunque altro che accrescere tale protezione per il fanciullo vittima di reati sessuali gravi; in tal caso, infatti, l’autore può essere perseguito penalmente a vita e la pena inflittagli non si prescriverà mai.

Riassumendo, l’imprescrittibilità sarà applicabile soltanto se sono rispettate quattro condizioni cumulative: (1) il reato non era già prescritto il 30 novembre 2008 secondo il diritto vigente all’epoca dei fatti, (2) la vittima aveva meno di 10 anni al momento della commissione del reato, (3) l’autore era già maggiorenne al momento dei fatti e (4) il reato adempiva gli elementi costitutivi dell’articolo 187 numero 1, 189, 190 o 191 CP.

5. Modifica del Codice penale militare

Quanto illustrato al numero n. 2.3 vale anche per la modifica del Codice penale militare. L’avamprogetto prevede di introdurre all’articolo 59 CPM i reati del Codice penale militare corrispondenti agli articoli 187 numero 1, 189, 190 e 191 CP, ossia gli articoli 153, 154, 155 e 156 numero 1 CPM. Tale elenco va completato con l’articolo 157 CPM (abuso della posizione militare), specifico del diritto penale militare. Infatti, anche se parte della dottrina ritiene che detta disposizione non si applichi ai civili98, non esiste giurisprudenza in merito. Non si può dunque escludere con certezza che un giudice condanni, fondandosi su tale disposizione, un militare che approfitta del prestigio dell’uniforme abusare di un fanciullo. Per evitare una qualsiasi lacuna, l’articolo 157 CPM verrà integrato nell’articolo 59 CPM.

6. Aspetti giuridici

6.1. Compatibilità con il diritto internazionale

Come visto in precedenza99, l’avamprogetto è compatibile con il diritto internazionale vigente e in particolare con l’articolo 7 CEDU, che vieta l’applicazione dei termini di prescrizione più lunghi a reati che erano già prescritti al momento dell’entrata in vigore del nuovo disciplinamento.

Occorre inoltre precisare che l’avamprogetto è conforme alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, la cui prossima entrata in vigore per la Svizzera non è da escludere. L’imprescrittibilità si spinge ben oltre ai requisiti formulati all’articolo 33 di tale Convenzione, che impone agli Stati contraenti di adottare le misure necessarie affinché i termini di prescrizione dei reati contro l’integrità sessuale dei fanciulli si protraggano per un periodo abbastanza lungo dopo il raggiungimento della maggiore età da parte della vittima, al fine di consentire l’avvio effettivo del perseguimento.

6.2. Costituzionalità

In virtù dell’articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale, la legislazione in materia di diritto penale è di competenza della Confederazione. L’avamprogetto che modifica il Codice penale e il Codice penale militare è dunque conforme alla Costituzione.

98 P. Popp, Kommentar zum Militärstrafgesetz, Besonderer Teil, San Gallo 1992, n. 3 ad art. 157.

99 Per un’analisi approfondita della questione si veda n. 3.3.2.