Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/46: Rapporto esplicativo e avamprogetto relativi alla modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare per l'attuazione dell'articolo 123b della Costituzione federale sull'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile · 28 pagine

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disposizione punisce sia il fatto di mettere un minore di 16 anni a confronto con materiale pornografico (numero 1 e 2), sia l’importazione, la tenuta in deposito o la messa a disposizione di pedopornografia o di rappresentazioni di atti violenti (numero 3), sia l’acquisizione, l’ottenimento per via elettronica e il possesso di pedopornografia (numero 3bis). In tutti questi casi l’estensione della prescrizione non si giustificherebbe poiché non vi è contatto diretto tra l’autore e la vittima; il reato è quindi meno grave rispetto agli altri delitti contro l’integrità sessuale. Il caso particolare del numero 3, che punisce la fabbricazione di pedopornografia e la rappresentazione di atti sessuali violenti, è in concorso con altri reati contro l’integrità sessuale e beneficia, de facto, della prescrizione»;

- Art. 198 CP (molestie sessuali): si tratta di una contravvenzione perseguita soltanto a querela di parte;

- Art. 199 CP (esercizio illecito della prostituzione): tale reato, di esigua gravità, si distingue per il fatto che non vi è una vera e propria vittima. Va dunque da sé che non rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 123b Cost.

4.4. Cerchia degli autori assoggettati all’imprescrittibilità

Sul piano penale, nel diritto svizzero, i delinquenti minorenni non sono trattati come gli adulti. Non sono di conseguenza assoggettati al Codice penale, bensì al DPMin, entrato in vigore il 1° gennaio 2007 e improntato alla prevenzione speciale e al reinserimento sociale, nonché prossimamente alla legge federale di diritto processuale penale minorile (PPMin)78. Il Legislatore si è infatti reso conto che la criminalità giovanile costituisce in molti casi una manifestazione collaterale nello sviluppo del giovane e, visto il suo carattere temporaneo, non richiede una reazione troppo drastica79. Tale constatazione lo ha pure indotto a ridurre fortemente i termini di prescrizione dell’azione penale portandoli a quattro o due anni a seconda della gravità del reato (art. 36 DPMin). Infatti, quanto più tempo è passato dal momento in cui il minore ha commesso il reato, tanto più è problematico, dal punto di vista psicologico e pedagogico, prendere spunto da tale reato per una misura educativa o una pena80. Per i reati gravi contro l’integrità corporale e sessuale, il Legislatore ha tuttavia previsto una deroga importante a tale principio consentendo alla vittima di sporgere denuncia fino al compimento del 25° anno d’età (art. 36 cpv. 2 DPMin). Come nel diritto penale degli adulti, tale soluzione dà la possibilità alla vittima di decidere con maggiore serenità se sia opportuno denunciare l’autore degli abusi. Non è stato invece previsto alcun termine più lungo per i reati gravissimi, come il genocidio, i crimini di guerra e gli atti di terrorismo81. Tali reati si prescrivono dunque dopo cinque anni se commessi da una persona minore di 18 anni. Infine occorre rammentare che il diritto penale dei minori sancisce un regime di quasiprescrizione che consente al giudice di prescindere da qualsiasi misura o pena se dal fatto è trascorso un periodo relativamente lungo, il minore si è ben comportato e se l’interesse pubblico e della persona lesa a perseguirlo è esiguo. In presenza di queste condizioni, le autorità rinunciano al procedimento penale conformemente all’articolo 5 PPMin. In altre parole, più tempo passa tra la commissione del reato e l’avvio del procedimento penale, più probabilità vi sono che il reato non venga perseguito o punito.

77 Rapporto esplicativo di gennaio 2007 relativo alla modifica del Codice penale svizzero concernente il controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per l’imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile», pag. 16 seg.

78 FF 2009 1653; tale legge dovrebbe entrare in vigore insieme al Codice di procedura penale svizzero, ossia il 1° gennaio 2011.

79 Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero (Disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge) e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1669, pag. 1891.

80 FF 1999 1669 (nota 79), pag. 1931.

81 Cfr. n. 2.1.