Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/46: Rapporto esplicativo e avamprogetto relativi alla modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare per l'attuazione dell'articolo 123b della Costituzione federale sull'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile · 28 pagine

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(CPM) per gli autori maggiorenni, e nella legge federale che disciplina il diritto penale minorile10 (Diritto penale minorile, DPMin) per gli autori minorenni.

Se l’autore è maggiorenne, l’azione penale si prescrive in trenta, quindici o sette anni a seconda della pena comminata per un determinato reato (art. 97 cpv. 1 CP e 55 cpv. 1 CPM). La pena invece si prescrive in trenta, venticinque, venti, quindici o cinque anni a seconda della pena inflitta (art. 99 CP e 57 CPM). Se l’autore è minorenne, tali termini si riducono notevolmente e, per la prescrizione dell’azione penale, sono di cinque, tre e un anno (art. 36 cpv. 1 DPMin), mentre per la prescrizione della pena sono di quattro e due anni a seconda della pena inflitta (art. 37 cpv. 1 DPMin). Tale riduzione si spiega principalmente con il fatto che il diritto penale minorile è imperniato innanzitutto sull’effetto pedagogico della misura o della sanzione, il che implica una reazione molto rapida da parte delle autorità; infatti quanto più tempo è passato dal momento in cui il minore ha commesso il reato, tanto più problematico è prendere spunto da questo reato per una misura educativa o una pena11. È stato tuttavia previsto un regime della prescrizione particolare, identico sia per gli autori maggiorenni sia per quelli minorenni di reati sessuali o violenti commessi su minori di età inferiore ai 16 anni. In questo caso il legislatore ha infatti previsto che l’azione penale in ogni caso non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto 25 anni (art. 97 cpv. 2 CP, art. 55 cpv. 2 CPM e art. 36 cpv. 2 DPMin). Tale proroga si giustifica con il fatto che sovente i fanciulli dipendono dall’autore sia dal punto di vista affettivo sia da quello economico, per cui riescono a sporgere denuncia soltanto molti anni dopo essersi liberati da tale legame12. All’atto pratico, tale disciplinamento è efficace soltanto se gli abusi sono stati commessi su fanciulli minori di 10 anni. Se la vittima degli abusi ha più di 10 anni, il termine di prescrizione ordinario di 15 anni dopo la commissione del reato costituisce la soluzione più opportuna13. Tale regime particolare non riguarda i termini di prescrizione della pena. Di conseguenza, una pena inflitta in seguito alla commissione di un reato contro l’integrità sessuale di un fanciullo minore di 16 anni si prescrive conformemente alle regole ordinarie previste dagli articoli 99 capoverso 1 CP, 57 capoverso 1 CPM e 37 capoverso 1 DPMin.

Attualmente, in Svizzera l’istituto dell’imprescrittibilità dell’azione penale e della pena è previsto nel Codice penale unicamente per il genocidio, i crimini di guerra e gli atti terroristici. Tale deroga al principio della prescrizione si giustifica con la straordinaria gravità dei reati in questione. Un disegno di legge federale sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale14 propone di disciplinare nel Codice penale e nel Codice penale militare le fattispecie relative ai crimini contro l’umanità, assenti per ora dal diritto penale svizzero, e di definirvi in modo più dettagliato quelle relative ai crimini di guerra, la cui punibilità al momento è prevista soltanto dal diritto penale militare sulla base di un rinvio generico al diritto internazionale applicabile. Tutti questi crimini figurano pure nell’elenco dei reati imprescrittibili conformemente all’articolo 101 CP. Il disegno è attualmente davanti al Parlamento15. A tale proposito occorre precisare che l’imprescrittibilità prevista dall’attuale articolo 101 CP si applica soltanto agli autori

10 RS 311.1.

11 Per maggiori ragguagli, cfr. il messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero (disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge) e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile; FF 1999 1669, pag. 1931 segg.

12 In merito alla necessità di prevedere termini di prescrizione più lunghi in caso di reati contro l’integrità sessuale dei fanciulli, cfr. FF 2007 4931 (nota 3), pag. 4935 seg. e riferimenti.

13 Per illustrare tale situazione e partendo dal principio che il reato in questione si prescrive in 15 anni, ecco due esempi: un fanciullo che ha subito abusi sessuali all’età di cinque anni beneficia del regime speciale previsto dall’art. 97 cpv. 2 CP e può dunque promuovere l’azione fino al compimento dei 25 anni. Se si applicasse il regime ordinario, potrebbe agire soltanto fino al compimento dei 20 anni (5 + 15). Un fanciullo vittima di abusi sessuali a 12 anni può invece rinunciare a invocare l’art. 97 cpv. 2 CP poiché il termine ordinario gli permette di promuovere l’azione fino all’età di 27 anni (12 + 15).

14 FF 2008 3395.

15 Stato: aprile 2010.