Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/144: Iniziativa parlamentare 07.419. Base costituzionale per una politica familiare esaustiva · 24 pagine

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nei loro rispettivi ambiti di competenza, ma non possono dedurre nessuna competenza da queste disposizioni.

Art. 41 Cost. Obiettivi sociali

Il capoverso 1 lettera c dell’articolo prevede che la famiglia deve essere promossa e protetta quale comunità di adulti e bambini. La lettera e prevede che ognuno possa trovare, per sé stesso e per la sua famiglia, un’abitazione adeguata e a condizioni sopportabili. Come nel caso dei diritti fondamentali, gli obiettivi sociali si rivolgono alla Confederazione e ai Cantoni ma non creano nessuna nuova competenza: definiscono obiettivi sociopolitici di cui il legislatore deve tener conto nel definire l’assetto dei settori citati.

Art. 108 Cost. Promozione della costruzione d’abitazioni e dell’accesso alla proprietà

Secondo il capoverso 4 di questo articolo, la Confederazione promuove la costruzione d’abitazioni e l’acquisto in proprietà prendendo in considerazione in particolare gli interessi delle famiglie, degli anziani, degli indigenti e dei disabili.

Art. 116 Cost. Assegni familiari e assicurazione per la maternità

L’articolo 116 Cost. è attualmente il disposto costituzionale centrale in materia di politica della famiglia. Nel primo periodo del capoverso 1 prevede che nell’adempimento dei suoi compiti la Confederazione prende in considerazione i bisogni della famiglia. Questa enunciazione costituisce una linea direttiva essenziale per una politica della famiglia che risponda ai bisogni, ma non attribuisce nessuna competenza legislativa alla Confederazione.

Il secondo periodo del capoverso 1, introdotto con la revisione totale della Costituzione federale del 18 aprile 1999, attribuisce però alla Confederazione una competenza di sostegno enunciando che quest’ultima «Può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia». La Confederazione è dunque abilitata a legiferare nella misura in cui ciò è necessario per disciplinare le misure di sostegno; può sostenere provvedimenti soltanto se provengono da privati. Sulla competenza di sostegno di cui all’articolo 116 capoverso 1 Cost. (secondo periodo) si fondano la legge federale del 4 ottobre 200218 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, la legge federale del 9 ottobre 198119 sui consultori di gravidanza nonché la prassi in vigore da svariati anni che consiste nel sostenere per mezzo di contratti di prestazione della Confederazione le associazioni mantello delle organizzazioni familiari attive su tutto il territorio svizzero. Tuttavia non ci si può avvalere di questa disposizione per obbligare i Cantoni a prendere misure: questi ultimi sono liberi di non prendere provvedimenti o di rinunciare all’aiuto federale.

L’articolo 116 capoverso 2 autorizza la Confederazione a emanare prescrizioni sugli assegni familiari e costituisce il fondamento della legge del 24 marzo 200620sugli assegni familiari e della legge federale del 20 giugno 195221 sugli assegni familiari nell’agricoltura.

18 RS 861

19 RS 857.5

20 LAFam; RS 836.2

21 LAF; RS 836.1