Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/144: Iniziativa parlamentare 07.419. Base costituzionale per una politica familiare esaustiva · 24 pagine

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Cpv. 3

Questo capoverso attribuisce alla Confederazione una competenza legislativa limitata che l’autorizza a definire i principi applicabili alla promozione dei provvedimenti volti a conciliare famiglia e lavoro qualora gli sforzi dei Cantoni o di terzi siano insufficienti. Questa formulazione è analoga a quella dei nuovi articoli costituzionali sulla formazione (art. 62 cpv. 4; art. 63a cpv. 5) e parte dall’idea che la Confederazione deve agire nell’interesse degli obiettivi definiti nella Costituzione quando non possono essere raggiunti in un altro modo. Sarebbe dunque pensabile, se i Cantoni non dovessero adempiere pienamente gli impegni che derivano loro dal capoverso 2, iscrivere in una legge federale l’obbligo per i Cantoni di istituire un certo numero di posti di accoglimento.

Il secondo periodo del capoverso permette alla Confederazione di partecipare al finanziamento dei provvedimenti presi dai Cantoni se li obbliga ad adottare misure servendosi della sua competenza legislativa. La formulazione potestativa della competenza di sostegno della Confederazione permette di evitare l’effetto indesiderato che deriverebbe da una formulazione imperativa: i Cantoni non potranno permettersi di aspettare che la Confederazione agisca al loro posto poiché altrimenti potrebbero vedersi imporre misure dalla Confederazione pur rimanendo obbligati a finanziarle, magari senza nemmeno il sostegno di quest’ultima.

Cpv. 4

Minoranza (Prelicz-Huber, Gilli, Weber-Gobet)

Una minoranza chiede di introdurre nella Costituzione una competenza federale di armonizzazione dell’anticipo degli alimenti. L’anticipo degli alimenti è attualmente disciplinato dai Cantoni in modi molto diversi. Questa situazione è insoddisfacente non soltanto per le famiglie che hanno diritto a queste prestazioni e spesso devono superare molti ostacoli burocratici, ma contraddice anche il principio costituzionale della parità di trattamento. Il versamento degli anticipi degli alimenti rapido e disciplinato in modo unitario permetterebbe in particolare di migliorare la vita di molte famiglie povere o a rischio di povertà. Il fatto che la Confederazione stabilisca i principi per agire in questo senso – ovviamente con il coinvolgimento dei Cantoni – costituisce un importante contributo a garanzia di un’esistenza economicamente sicura e alla lotta contro la povertà.

Art. 116 cpv. 1

Per motivi di sistematica, l’articolo 116 capoverso 1 è abrogato ed è ripreso nell’identico tenore nell’articolo 115a capoverso 1.

6 Conseguenze

6.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale

L’articolo 115a capoverso 1 Cost. riprende le disposizioni dell’attuale articolo 116 capoverso 1 Cost.; per questo motivo non viene commentato in questa sede.