Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/144: Iniziativa parlamentare 07.419. Base costituzionale per una politica familiare esaustiva · 24 pagine

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zione può sostenere la libertà di scelta della forma di vita familiare e del numero di figli istituendo condizioni che permettano di conciliare famiglia e lavoro (o formazione) e promuovendo la parità tra uomini e donne. D’altro lato, la conciliabilità tra famiglia e lavoro contribuisce in misura considerevole a contrastare la povertà. In particolare le famiglie che dipendono da due redditi devono avere la possibilità di lavorare.

In terzo luogo, i mutamenti sociali e le diverse esigenze dell’economia, della scuola e della società pongono le famiglie di fronte a sfide che talvolta non possono raccogliere se non ricevono un sostegno. Per questo motivo la politica della famiglia deve anche occuparsi di rafforzare la vita familiare, per esempio creando strutture di consulenza o ampliandone l’offerta esistente.

Accanto a queste tre sfide, la politica della famiglia avrà anche incidenze sul diritto di famiglia. Diverse disposizioni del diritto di famiglia dovranno essere adattate per meglio adeguarle alla realtà ed eliminare le disuguaglianze che ancora sussistono. Si tratta in particolare di rivedere il diritto del matrimonio, del divorzio, della filiazione e il diritto successorio, nonché l’aiuto all’incasso e all’anticipo degli alimenti.

2.3 La politica della famiglia della Confederazione

In Svizzera, la politica della famiglia si iscrive nel quadro del federalismo e della sussidiarietà. La Costituzione federale prevede che la Confederazione assume unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua11: di conseguenza, la Confederazione interviene soltanto a titolo complementare e con misure di sostegno. In materia di politica della famiglia, come in altri settori, la responsabilità è dunque principalmente lasciata ai Cantoni e ai Comuni.

La Confederazione esercita le sue attività di politica della famiglia fondandosi su diverse basi legali, tra cui accordi internazionali ratificati dalla Svizzera, norme costituzionali e numerosi articoli della legislazione federale. Questi diversi disposti sono enumerati e commentati qui di seguito.

2.3.1 Accordi internazionale

La Svizzera ha ratificato diverse convenzioni internazionali che prevedono disposizioni concernenti la politica della famiglia.

Per esempio, il Patto internazionale del 16 dicembre 196612 relativo ai diritti economici, sociali e culturali riconosce nel suo articolo 7 lettera a cifra ii condizioni di lavoro giuste e decorose segnatamente anche per le famiglie. Prevede inoltre nel suo articolo 10 che la protezione e l’assistenza più ampia che sia possibile devono essere accordate alla famiglia, che è il nucleo naturale e fondamentale della società, e riconosce nell’articolo 11 capoverso 1 il diritto delle famiglie a un livello di vita adeguato.

11 Cfr. art. 5a e 43a cpv. 1 Cost.

12 Patto ONU I; RS 0.103.1