Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/144: Iniziativa parlamentare 07.419. Base costituzionale per una politica familiare esaustiva · 24 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo

ri di conciliare meglio famiglia e lavoro o formazione. Il 19 marzo e il 4 giugno 2009, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno adottato la mozione 08.3449 della CSEC-N che domanda al Consiglio federale di prorogare di quattro anni il programma di incentivazione. Il 17 febbraio 2010 il Consiglio federale ha approvato un messaggio in cui propone di prorogare di quattro anni la durata di validità della legge con un credito d’impegno di un massimo 80 milioni di franchi. Con decreto del 1° ottobre 2010, le Camere federali hanno prorogato di quattro anni fino al 2015 il programma, stanziando un finanziamento di 120 milioni di franchi.

Per quanto concerne la realizzazione di un mondo del lavoro propizio alle famiglie, l’influenza della Confederazione si limita essenzialmente al diritto del lavoro. Diverse disposizioni vertono sulla protezione contro il licenziamento in caso di gravidanza, sulle misure in caso di assenza di un lavoratore che deve occuparsi di un figlio malato o sull’assenza in caso di adempimento di obblighi familiari. Di contro, nessun atto legislativo si occupa dei modelli di flessibilizzazione del tempo di lavoro (elemento che potrebbe contribuire a rendere meglio conciliabile famiglia e lavoro quando entrambi i genitori lavorano), del congedo paternità e del congedo parentale.

L’ordinanza sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione26definisce le esigenze minime per la custodia di bambini complementare alla famiglia, che è di competenza dei Cantoni e dei Comuni. L’ordinanza è attualmente sottoposta a una revisione totale per adattarla alle esigenze attuali in materia di accoglimento di minorenni.

Rafforzamento della vita familiare

In virtù della legge federale sui consultori di gravidanza, tutti Cantoni hanno allestito consultori che offrono consultazioni gratuite e aiuto alle donne incinte e alle persone direttamente interessate.

La Confederazione fornisce aiuti finanziari alle associazioni mantello delle organizzazioni familiari che coordinano attività locali e regionali nel settore della consulenza e della protezione delle famiglie.

Nell’ambito della politica dell’infanzia e della gioventù, la Confederazione apporta inoltre un importante contributo al rafforzamento della vita familiare per mezzo della sua azione nei settori dei diritti del bambino, della protezione dell’infanzia e della gioventù nonché della partecipazione e della promozione dei giovani. La protezione dell’infanzia e della gioventù è fondata sugli articoli 11 e 41 della Costituzione federale e sulla Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo. Sul piano legislativo, la Convenzione è attuata principalmente da norme in materia di tutela e di diritto penale. Il Codice civile27 definisce linee direttive del diritto di famiglia e della tutela concernenti lo statuto giuridico del fanciullo. Il Codice penale28, la legge sull’aiuto alle vittime di reati29 e il Codice civile contengono disposizioni sulla protezione contro la violenza domestica. La partecipazione e la promozione dell’infanzia e della gioventù si fondano sull’articolo 67 capoverso 2 Cost. Conformemente alla legge federale per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LAG)30, vengono ac-

26 Ordinanza del 19.10.1977 sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin; RS 211.222.338).

27 CC; RS 210

28 CP; RS 311.0

29 Legge federale del 23.3.2007 concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5)

30 RS 446.1