Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/144: Iniziativa parlamentare 07.419. Base costituzionale per una politica familiare esaustiva · 24 pagine

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Il capoverso 3 prevede che la Confederazione istituisce un’assicurazione per la maternità. Sulla base di questo disposto, l’assegno di maternità è stato iscritto il 3 ottobre 2003 nella legge del 25 settembre 195222 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità, il cui titolo è stato modificato di conseguenza. Il capoverso 4 permette alla Confederazione di dichiarare obbligatoria l’affiliazione a casse di compensazione familiari e all’assicurazione per la maternità, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni.

Art. 119 Cost. Medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umano

In virtù del capoverso 2 di questo articolo, la Confederazione provvede a tutelare la dignità umana, la personalità e la famiglia quando emana prescrizioni sull’impiego del patrimonio germinale e genetico umano.

Accanto a quelle menzionate sopra, altre disposizioni costituzionali si occupano di aspetti di politica della famiglia. Ad esempio, l’articolo 127 capoverso 2 Cost. enuncia il principio dell’imposizione secondo la capacità economica, l’articolo 66 Cost. si occupa dei sussidi all’istruzione e l’articolo 67 Cost. della promozione dell’infanzia e della gioventù.

Riassumendo, gli obblighi della Confederazione nel settore della politica della famiglia si limitano attualmente ad alcune competenze di base iscritte nella Costituzione e si concentrano essenzialmente sull’assicurazione per la maternità, gli assegni familiari e l’aiuto alla costruzione di abitazioni.

2.3.3 Legislazione federale

Gli obiettivi perseguiti e le misure prese dalla Confederazione in materia di famiglia sono anche oggetto di numerosi atti normativi federali, di cui è presentata qui di seguito una selezione. Non saranno esaminate in dettaglio le leggi che hanno soltanto un effetto indiretto sulle famiglie (riguardano in particolare l’aiuto alla costruzione di abitazioni o l’aiuto alla formazione).

Compensazione dell’onere finanziario delle famiglie

Gli atti legislativi seguenti concernono anzitutto lo sgravio dell’onere finanziario delle famiglie, sotto forma di prestazioni finanziarie speciali o di detrazioni specifiche quali riduzioni sui premi assicurativi o agevolazioni fiscali.

Un assegno di maternità per le madri che esercitano un’attività lucrativa è stato introdotto il 1° luglio 2005 nell’ambito della settima revisione della legge sulle indennità di perdita di guadagno. La Confederazione ha così dato risposta al mandato costituzionale che prevede l’istituzione di un’assicurazione per la maternità.

La legge sugli assegni familiari (LAFam) è entrata in vigore il 1° gennaio 2009. La legge sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF), già in vigore dal 1° gennaio 1953, rimane applicabile in quanto legge speciale. Svariate disposizioni della LA-Fam si applicano anche alla LAF. La LAFam prevede che i salariati assicurati obbligatoriamente all’AVS e tutte le persone prive di attività lucrativa il cui reddito im-

22 LIPG; RS 834.1