Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/144: Iniziativa parlamentare 07.419. Base costituzionale per una politica familiare esaustiva · 24 pagine

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ha assunto sempre più importanza e che la Confederazione deve contribuire a promuovere e aiutare finanziariamente le famiglie. Tuttavia si pone la questione di definire quali settori della politica della famiglia debbano effettivamente essere interessati da una modifica costituzionale affinché possa essere condotta su scala nazionale una politica della famiglia più efficace. Un nuovo articolo costituzionale si giustifica soltanto se dà alla Confederazione strumenti efficaci per attuare i suoi obiettivi in materia di politica della famiglia; al contrario, un articolo che si accontentasse di riaffermare ciò che la Confederazione può già intraprendere sulla base dei disposti costituzionali vigenti non sarebbe di nessuna utilità.

3.2 Sgravio dell’onere finanziario delle famiglie

Negli ultimi anni, la Confederazione ha già preso diversi provvedimenti legislativi che vanno in direzione di uno sgravio dell’onere finanziario delle famiglie. La legge sugli assegni familiari e l’introduzione di un assegno di maternità hanno permesso di concretare importanti obiettivi costituzionali in materia di politica della famiglia. Il Consiglio federale e il Parlamento hanno riconosciuto la necessità e l’urgenza di diminuire l’onere fiscale a carico delle famiglie: il Parlamento ha rapidamente trattato un disegno del Consiglio federale riguardante la riforma dell’imposizione delle famiglie e lo ha approvato a larga maggioranza nel settembre 2009 (cfr. n. 2.3.3). Questa riforma si fonda sulla competenza costituzionale della Confederazione nel settore dell’imposizione diretta (art. 128 cpv. 1 Cost.). Fondandosi su questa competenza, la Confederazione può anche prevedere altri sgravi fiscali. L’articolo 128 capoverso 1 Cost. non contiene nessun obbligo esplicito per la Confederazione di prevedere sgravi fiscali per i genitori con figli, come rivendicato dall’iniziativa parlamentare; l’introduzione di un simile obbligo può per contro essere dedotta dal principio dell’imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.). Se si perseguono altri obiettivi nel campo dello sgravio fiscale delle famiglie, è opportuno raccogliere il sostegno di una maggioranza degli attori politici; una modifica costituzionale non è invece per forza necessaria.

L’iniziativa parlamentare chiede inoltre uno sgravio fiscale degli oneri che le persone con figli assumono a titolo di assicurazioni sociali non fondate sul principio della capitalizzazione. Gli articoli 112 capoverso 1, 114 capoverso 1 e 117 capoverso 1 Cost. attribuiscono già alla Confederazione la competenza di prevedere sgravi per le persone con figli nel calcolo dei premi dell’assicurazione malattia, dell’assicurazione infortuni, dell’assicurazione disoccupazione, dell’AVS e dell’AI. Per conseguire gli obiettivi che si prefigge l’autore dell’iniziativa non è dunque necessario modificare la Costituzione. Tale competenza non è stata ancora concretizzata perché attorno ad essa non è ancora stata raccolta la necessaria maggioranza politica; il 6 giugno 2006 il Consiglio nazionale ha chiaramente respinto una mozione34 che chiedeva di ridurre i contributi AVS degli assicurati con figli senza una corrispondente riduzione delle rendite.

La Costituzione non permette attualmente di prendere in considerazione, con uno sgravio nell’ambito della perequazione finanziaria, le misure fiscali adottate dai

34 04.3334 Mo. Hochreutener. Promuovere la famiglia mediante un bonus AVS per figli.