Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/144: Iniziativa parlamentare 07.419. Base costituzionale per una politica familiare esaustiva · 24 pagine
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Cantoni a favore delle persone con figli; per conseguire questo obiettivo dell’iniziativa è necessaria una modifica costituzionale. Sarebbe teoricamente possibile modificare in questo senso l’articolo 135 capoverso 2 Cost., ma il sistema di perequazione finanziaria attuale ne risulterebbe stravolto: le decisioni politiche dei Cantoni eserciterebbero infatti un’influenza inopportuna sulle basi di calcolo del sistema perequativo. Per queste ragioni, la CSSS-N reputa che questo punto dell’iniziativa non debba essere realizzato. Va inoltre osservato che la competenza di sostegno della Confederazione sancita nel secondo periodo dell’articolo 116 capoverso 1 Cost. permette già ora di sostenere i Cantoni senza che ne derivino conseguenze problematiche.
3.3 Conciliabilità tra famiglia e lavoro
Il secondo elemento centrale dell’iniziativa è di fare in modo che la Confederazione e Cantoni promuovano le misure che permettono di conciliare famiglia e lavoro. Questa richiesta va al di là della competenza di sostegno della Confederazione di cui all’articolo 116 capoverso 1 Cost. (secondo periodo) e non può essere fondata su nessun disposto costituzionale. Inoltre, non esiste una base costituzionale che permetta di obbligare i Cantoni a promuovere simili misure.
Non esiste nemmeno per il momento una base costituzionale che consenta alla Confederazione di definire esigenze minime a cui i Cantoni dovrebbero adeguarsi, quale l’obbligo di garantire un certo numero di strutture diurne o di partecipare al loro finanziamento. La competenza di sostegno di cui all’articolo 116 capoverso 1 Cost. (secondo periodo) permetterebbe alla Confederazione di sostenere misure prese da terzi, ma a condizione che questi ultimi agiscano su base volontaria. Di conseguenza, per attribuire alla Confederazione la competenze di legiferare in materia occorre modificare la Costituzione.
3.4 Promozione dell’infanzia e della gioventù
Il terzo elemento centrale dell’iniziativa è la creazione di un fondamento costituzionale che obblighi la Confederazione a promuovere la formazione e l’integrazione dell’infanzia e della gioventù. Attualmente, l’articolo 67 capoverso 2 Cost. permette già alla Confederazione di sostenere le attività extrascolastiche dei bambini e dei giovani a complemento delle misure cantonali. Inoltre, conformemente all’articolo 121 Cost., la legislazione sugli stranieri è di competenza della Confederazione, che è dunque anche incaricata di promuovere l’integrazione sociale degli stranieri. Queste due competenze congiunte coprono già una gran parte delle misure auspicate dall’iniziativa; manca tuttavia una base costituzionale che attribuisca alla Confederazione una competenza generale in materia di promozione.
Il 12 marzo 2007 la consigliera nazionale Viola Amherd ha presentato un’iniziativa parlamentare35che andava nella stessa direzione dell’obiettivo perseguito nel
35 07.402 Iv. Pa. Amherd. Base costituzionale per una legge sul promovimento dell’infanzia e dei giovani nonché sulla loro protezione.