Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/144: Iniziativa parlamentare 07.419. Base costituzionale per una politica familiare esaustiva · 24 pagine

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Analogamente, ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 del Patto internazionale del 16 dicembre 196613 relativo ai diritti civili e politici, nessuno può essere sottoposto a interferenze arbitrarie o illegittime nella sua vita privata e familiare; l’articolo 23 prevede che la famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto a essere protetta dalla società e dallo Stato. Da ultimo, l’articolo 24 capoverso 1 riconosce la protezione dei minori non soltanto da parte della società ma anche da parte della famiglia.

La Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo14 riconosce che la famiglia è l’unità fondamentale della società e l’ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli e deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività.

In questo contesto va anche ricordata la Convenzione dell’ONU del 18 dicembre 197915 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna.

Da ultimo, per quanto concerne più specificatamente le prestazioni familiari, si possono menzionare le convenzioni più tecniche concernenti la sicurezza sociale ratificate dalla Svizzera, quali la Convenzione n. 102 del 28 giugno 195216 concernente le norme minime della sicurezza sociale e il Codice europeo di sicurezza sociale del 16 aprile 196417, che fissano norme in particolare sul livello degli assegni familiari.

2.3.2 Fondamenti costituzionali

Attualmente gli articoli costituzionali seguenti si riferiscono esplicitamente alla famiglia:

Art. 8 Cost. Uguaglianza giuridica

Il capoverso 3 di questo articolo prevede in particolare che uomo e donna hanno uguali diritti e che la legge ne assicura l’uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l’istruzione e il lavoro.

Art. 13 Cost. Protezione della sfera privata

Il capoverso 1 di questo articolo enuncia in particolare che ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.

Art. 14 Cost. Diritto al matrimonio e alla famiglia

Questo articolo garantisce il diritto al matrimonio e alla famiglia.

Queste tre disposizioni, enunciate come diritti fondamentali, si rivolgono sia alla Confederazione sia ai Cantoni, ma non attribuiscono loro nessuna nuova competenza. La Confederazione e i Cantoni sono tenuti a rispettare questi diritti fondamentali

13Patto ONU II RS 0.103.2

14RS 0.107

15RS 0.108

16 RS 0.831.102

17 RS 0.831.104