Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/144: Iniziativa parlamentare 07.419. Base costituzionale per una politica familiare esaustiva · 24 pagine
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fida alla Confederazione nel campo della politica della famiglia si limitano oggi a poche competenze di fondo. Settori importanti della politica della famiglia sono lasciati alla competenza dei Cantoni e dei Comuni. Questa ripartizione venutasi a determinare per ragioni storiche si fonda sul principio del federalismo e della sussidiarietà e ha dato buoni risultati in molte occasioni. Non è dunque il caso di derogarvi senza buone ragioni. Prima di completare la Costituzione con un nuovo settore di competenza federale nell’ambito della politica della famiglia, bisogna che sia dimostrato chiaramente che i Cantoni e i Comuni non sono in grado di svolgere i loro compiti nel settore della politica della famiglia stanti le attuali basi costituzionali. Non vi sono per il momento segnali che lo facciano pensare. I Cantoni e i Comuni sono ben attrezzati per affrontare le sfide poste dalla politica della famiglia e sono anche più adatti della Confederazione a farsi carico di questi compiti: maggiore è il radicamento nel territorio in cui si opera, più l’azione nella politica sociale sarà rapida e mirata.
Come l’analisi delle singole richieste formulate dall’iniziativa dimostra, la Confederazione dispone già oggi delle basi costituzionali per prendere provvedimenti di sgravio fiscale e finanziario delle famiglie. Nella sessione autunnale 2010, le Camere federali hanno approvato la proroga della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia stanziando per i prossimi quattro anni un credito di 120 milioni di franchi. Per decidere questo provvedimento per la promozione della conciliabilità tra famiglia e lavoro sono state sufficienti le attuali basi costituzionali. L’iniziativa parlamentare è dunque in fin dei conti obsoleta: per conseguire i suoi obiettivi una nuova base costituzionale conforme all’iniziativa è superflua.
Da ultimo, nella forma proposta il nuovo articolo costituzionale potrebbe essere inteso come discriminante per le famiglie che provvedono da sole alla cura dei propri figli. Queste ultime sarebbero tenute a contribuire con le loro imposte all’erogazione di mezzi finanziari statali a favore delle famiglie che fanno capo a terzi per la cura dei figli. Questa stridente discrepanza nel trattamento delle famiglie non può essere condiviso.
4 Necessità di intervenire
4.1 Conciliabilità tra famiglia e lavoro
Le competenze in materia di politica della famiglia, in particolare per quanto concerne la conciliabilità tra famiglia e lavoro si situano a differenti livelli: questo settore merita dunque di fondarsi su una base costituzionale. In considerazione dell’evoluzione della società e tenuto conto della mobilità che la caratterizza, è ormai difficile giustificare che questo settore – ma il discorso vale anche per altri campi – sia retto da 26 sistemi cantonali poco coordinati tra di loro. Si impongono dunque una maggiore coerenza e procedure comuni a Confederazione e Cantoni.
In Svizzera, la conciliabilità tra la famiglia e il lavoro (o la formazione) è tutt’altro che realizzata: è questa una delle ragioni che spiegano la rinuncia di numerose donne ad avere figli. A quarant’anni, il 21 per cento delle donne è senza figli e il 15 per cento ne ha soltanto uno. Sono soprattutto le donne particolarmente qualificate che decidono di non avere figli: tra le donne con una formazione di livello terziario quat-