Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/144: Iniziativa parlamentare 07.419. Base costituzionale per una politica familiare esaustiva · 24 pagine
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In merito alla sistematica
Per ragioni di ordine sistematico, le nuove disposizioni sono oggetto di un nuovo articolo 115a Cost. Con il titolo Politica della famiglia, questo articolo conterrà anche l’attuale articolo 116 capoverso 1 Cost., che non si trova ora al posto giusto nell’’articolo 116, intitolato Assegni familiari e assicurazione per la maternità. D’ora in poi, l’articolo 116 concernerà soltanto gli assegni familiari e l’assicurazione per la maternità.
Art. 115a Politica della famiglia
Cpv. 1
Questo capoverso riprende senza modifiche l’articolo 116 capoverso 1 Cost. Il primo periodo è una disposizione di carattere programmatico il cui il destinatario è la Confederazione, ma che non fonda una competenza federale. Il secondo periodo, formulato in modo generale, autorizza la Confederazione a sostenere i provvedimenti volti a tutelare la famiglia. Alla Confederazione viene affidata in questo settore una mera competenza di sostegno: essa può legiferare soltanto in quanto ciò sia necessario per disciplinare l’attività di sostegno; inoltre, la disposizione l’autorizza a sostenere le misure di terzi. La Confederazione non può dunque agire autonomamente per tutelare la famiglia, ma deve affiancare i provvedimenti adottati da altri attori (Cantoni, organizzazioni private ecc.).
Cpv. 2
Il capoverso 2 attribuisce alla Confederazione e ai Cantoni una competenza di promozione parallela e obbligatoria che va oltre la competenza di sostegno attribuita alla Confederazione dal capoverso 1. I due destinatari della disposizione sono infatti tenuti a prendere misure che permettano di conciliare famiglia e lavoro. Si intendono con ciò i provvedimenti volti a permettere di adempiere gli obblighi familiari derivanti dallo statuto genitoriale anche quando si esercita un’attività lavorativa (o di formazione) e, inversamente, di avere un lavoro anche se si vogliono o si devono assumere obblighi familiari. Tra queste misure rientrano in particolare orari scolastici e delle scuole materne che permettano ai genitori di avere un lavoro (orari continuati), la possibilità di usufruire di orari di lavoro flessibili, ma anche un’offerta adeguata di strutture diurne complementari alla famiglia e parascolastiche o un congedo parentale per i genitori di bambini molto piccoli.
Il secondo periodo incarica la Confederazione e i Cantoni di provvedere in particolare a un’offerta appropriata di strutture diurne complementari alla famiglia e parascolastiche: si tratta dunque esplicitamente di uno dei provvedimenti prioritari a favore della conciliabilità tra famiglia e lavoro. Per adempiere questo mandato costituzionale, i Cantoni possono agire direttamente creando strutture d’accoglimento e la Confederazione può fare lo stesso per i suoi impiegati; Cantoni e Confederazione possono anche agire indirettamente adottando delle leggi che vadano in questo senso.